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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37478/2024 del 11/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per violazione di legge (artt. 143 e 391 c.p.p., art. 111 Cost., art. 6 CEDU) per la mancata nomina di un interprete. Il ricorrente, straniero alloglotta, lamentava di non aver potuto conoscere il contenuto delle accuse, interloquire con il difensore e difendersi durante la convalida dell'arresto e nell'immediata fase del giudizio direttissimo; si contestava inoltre che, considerato l'intervallo tra arresto e udienza e la presenza di una comunità georgiana a Firenze, l'interpretazione avrebbe potuto essere reperita, e che l'automatismo tra convalida e introduzione del rito speciale amplificasse il vulnus dei diritti di difesa.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivi manifestamente infondati. Ha richiamato la propria giurisprudenza secondo cui, anche dopo il d.lgs. 4 marzo 2014, n. 32 (attuazione direttiva 2010/64/UE), la mancata reperibilità dell'interprete può costituire caso di forza maggiore e non impedisce la convalida dell'arresto né la decisione del giudice sulla legittimità dell'operato della polizia giudiziaria. La Corte ha inoltre affermato che il giudice chiamato a decidere sulla convalida deve comunque pronunciarsi, non potendo astenersi dal decidere sullo status libertatis. Per questi motivi il ricorso è stato respinto; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 143 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente in relazione al diritto allinterprete; la Corte tuttavia ha ritenuto che la mancata nomina dellinterprete, ove derivi da impossibilità obiettiva, non impedisce la convalida dellarresto.

  • art. 391 cod. proc. pen.

    Citato a sostegno della censura sulla regolarità del procedimento; dalla sentenza emerge che, pur invocata, tale norma non ostacola la pronuncia del giudice sulla convalida in assenza dellinterprete quando la situazione configuri forza maggiore.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato come parametro costituzionale del giusto processo; la Corte ha ritenuto compatibile la necessità di decidere sulla convalida anche in assenza dellinterprete se la mancata presenza è giustificata da cause oggettive.

  • art. 6 CEDU

    Rinvocato dal ricorrente per la tutela del diritto a un equo processo; la Corte ha valutato il principio, ma ha ritenuto che l'obbligo di assistenza linguistica non sospenda automaticamente la convalida quando si tratta di impossibilità di reperimento dellinterprete.

  • d.lgs. 4 marzo 2014, n. 32 (attuazione direttiva 2010/64/UE)

    La Corte conferma il proprio orientamento successivo allattuazione: l'obbligo di assistenza linguistica permane, ma la mancata reperibilità dellinterprete può essere qualificata come causa di forza maggiore che non annulla d'ufficio la convalida dell'arresto.

  • art. 611 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alla trattazione scritta del ricorso (applicazione del rito camerale non partecipato per provvedimenti non emessi in dibattimento).

  • art. 127 cod. proc. pen.

    Citato per spiegare la deroga procedurale: per i ricorsi contro provvedimenti non emessi in dibattimento si applica il rito camerale non partecipato, limitando lintervento dei difensori.

  • art. 94, comma 2, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 e art. 17, d.l. 22 giugno 2023, n. 75

    Richiamati per la determinazione della disciplina transitoria applicabile al procedimento e alla trattazione scritta.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma invocata per la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria per il ricorrente dichiarato inammissibile.

Massime di principio

  • La mancata presenza immediata di un interprete non determina automaticamente la nullità o linvalidità della convalida dellarresto: se la mancata nomina è dovuta a cause oggettive (forza maggiore), il giudice deve comunque decidere sulla convalida.
  • Il giudice chiamato a valutare la convalida non può astenersi dal pronunciarsi sullo status libertatis dellimputato; il diniego di decidere sarebbe atto abnorme.
  • Lattuazione della direttiva 2010/64/UE (d.lgs. 32/2014) rafforza lobbligo dellassistenza linguistica, ma non elimina la possibilità di ritenere giustificata la mancata reperibilità dellinterprete in casi concreti.
  • In situazioni analoghe la difesa deve documentare tempestivamente le richieste di interprete e ogni elemento che dimostri la possibilità effettiva di reperimento (es. esistenza di comunità linguistica localmente), per provare che lassenza era evitabile e ha arrecato concreto pregiudizio.
  • Per ottenere efficaci rimedi processuali è utile dimostrare il pregiudizio concreto alla difesa (ad es. impossibilità di comprendere gli addebiti, di comunicare con lavvocato, o atti irrimediabilmente compiuti senza partecipazione dellimputato), non limitandosi a generiche allegazioni.
  • Nel ricorso per cassazione, la giurisprudenza tende a considerare manifestamente infondati i motivi che si limitano a lamentare lassenza dinterprete senza dimostrare che questa era evitabile o che ha determinato un effettivo pregiudizio alla difesa.

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