Cassazione Civile, Ordinanza n. 26186/2024 del 07/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto dell'intervenuta definizione agevolata della lite fiscale, ritenendo ritualmente perfezionata la procedura tramite istanza, comunicazione delle somme dovute e pagamento delle rate nei termini. Di conseguenza ha dichiarato estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere, ponendo le spese a carico di chi le aveva anticipate.
Esito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il contribuente, esercente la professione di odontoiatra, impugnava un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2005, emesso con metodo analitico-induttivo. L'Ufficio aveva contestato una sproporzione tra i costi per i macchinari acquisiti in leasing e i ricavi dichiarati, ritenendo la reiterata produzione di perdite incompatibile con la normale conduzione dell'attività professionale. La decisione di primo grado era favorevole al contribuente, ma la sentenza di appello aveva riformato tale esito confermando integralmente la ripresa a tassazione. Il ricorso per cassazione era fondato su due motivi, ma prima della decisione il contribuente ha depositato memoria comunicando l'avvenuta definizione agevolata della controversia ai sensi del d.l. n. 193/2016; la Corte ha quindi verificato che l'istanza era stata presentata, che era seguita la comunicazione delle somme dovute e che i versamenti erano stati eseguiti nei termini.
Norme richiamate
richiamato come base normativa della definizione agevolata della controversia tributaria; il perfezionamento della procedura determina l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere
Massime di principio
- Quando la controversia tributaria è validamente definita con una procedura agevolata prevista dalla legge, il giudizio pendente deve essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
- Ai fini dell'estinzione del processo per definizione agevolata è necessario che risultino l'istanza del contribuente, la comunicazione delle somme dovute e il pagamento nei termini delle rate richieste.
- In presenza di definizione agevolata perfezionata, la Corte non decide sui motivi di ricorso ma prende atto dell'intervenuta cessazione dell'interesse alla decisione.
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