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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5636/2022 del 17/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione avverso la sentenza di conferma della condanna per furto aggravato e tentata estorsione commessi ai danni di Luisiana D'Aiello (appropriazione di una Fiat Panda forzandone porta e quadro e richiesta di 1.000 euro per la restituzione). Il ricorso articolava tre censure: (i) violazione dell'art. 175 c.p. relativa al mancato riconoscimento del beneficio della non menzione della condanna nel casellario giudiziale; (ii) vizio di motivazione ex art. 133 c.p. per il mancato e motivato rigetto delle circostanze attenuanti generiche; (iii) violazione degli artt. 133 e 62-bis c.p. per non adeguata valutazione della minima offensività della condotta e per l'illegittimo rifiuto delle attenuanti generiche nonostante ammissione dei fatti e condizioni di disagio economico.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili le doglianze relative alle attenuanti generiche (secondo e terzo motivo) ritenendole aspecifiche o incongrue rispetto al contenuto della decisione di merito. Ha invece accolto il primo motivo: la Corte territoriale non aveva motivatamente esaminato la richiesta difensiva di non menzione della condanna nel casellario, nonostante il primo giudice avesse riconosciuto elementi (incensuratezza, mancanza di pericolosità, confessione, ingenuità) che giustificavano la sospensione condizionale e potevano legittimare la non menzione. Per questo la Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al mancato riconoscimento della non menzione e ha riconosciuto il beneficio; ha dichiarato inammissibile il resto del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 175 cod. pen.

    La norma disciplina la non menzione della condanna nel certificato del casellario; la Corte afferma che, se il giudice del merito ha già valutato elementi ai fini della sospensione condizionale, tali elementi possono essere utilizzati per concedere la non menzione senza nuovi accertamenti di fatto, e che l'omessa valutazione motivata della richiesta impone annullamento senza rinvio

  • art. 133 cod. pen.

    La disposizione riguarda il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; la decisione ricorda l'obbligo di motivare in ordine al loro riconoscimento o diniego, ma nel caso specifico il primo giudice aveva già riconosciuto le attenuanti; le censure difensive che contraddicono il contenuto delle decisioni di merito vengono ritenute aspecifiche

  • art. 62-bis cod. pen.

    Norma sulla offensività minima; la sentenza richiama la necessità di valutare natura, mezzi, oggetto e modalità dell'azione per verificare la ridotta offensività, ma nel caso concreto la valutazione dei giudici di merito non richiedeva ulteriore intervento della Cassazione

  • art. 23 comma 8 DL 137/2020

    Richiamata in relazione alla trasmissione della requisitoria del Pubblico Ministero; la norma è richiamata nell'iter processuale ma non è stata centrale nella decisione di merito

Massime di principio

  • Se il giudice di primo grado concede la sospensione condizionale della pena valorizzando elementi quali incensuratezza, confessione, mancanza di pericolosità o 'ingenuità', tali stessi elementi possono giustificare la concessione del beneficio della non menzione senza necessità di nuovi accertamenti di fatto
  • La Corte d'appello è tenuta a esaminare e motivare specificamente le richieste difensive di non menzione del casellario; il mancato esame motivato costituisce motivo di annullamento senza rinvio
  • Le doglianze generiche sul mancato riconoscimento delle attenuanti sono inammissibili se risultano contraddette dal contenuto delle decisioni di merito già favorevoli su analoghi profili
  • La Cassazione può, ove non sia necessario procedere a nuovi accertamenti di fatto, disporre direttamente la non menzione sulla base degli elementi già valutati dal giudice di merito
  • Per ottenere il riconoscimento delle attenuanti generiche o della minima offensività è necessario illustrare elementi concreti (natura dell'azione, mezzi, oggetto, modalità, condizioni personali) e il giudice deve motivare sul loro riconoscimento o diniego

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