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Cassazione Penale, Ordinanza n. 29874/2026 del 06/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputata era stata condannata in primo grado per la violazione dell'art. 7 del d.l. n. 4 del 2019, in relazione a dichiarazioni rese nell'autodichiarazione per ottenere il reddito di cittadinanza. La Corte d'appello di Palermo ha confermato la condanna. In cassazione la difesa ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo: 1) che la mancata indicazione della condanna del coniuge e del suo stato detentivo non avrebbe dovuto integrare il reato o comunque avrebbe dovuto essere ricondotta a errore sul fatto ex art. 47 c.p.; 2) che andava applicata la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., poiché la ricorrente avrebbe comunque avuto diritto al beneficio, seppure in misura minore.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente infondata la prima doglianza, richiamando il principio delle Sezioni Unite secondo cui il delitto di cui all'art. 7 d.l. n. 4 del 2019 è integrato dalle omesse o false indicazioni nell'autodichiarazione per il reddito di cittadinanza solo se funzionali a ottenere un beneficio non spettante o spettante in misura superiore: nel caso concreto, l'omessa indicazione della condanna e dello stato detentivo del coniuge aveva comportato un'erogazione maggiore di quella dovuta. Ha inoltre escluso che ricorresse un errore sul fatto, osservando che l'ignoranza o l'errore circa la sussistenza del diritto al beneficio si risolve in errore su legge penale, irrilevante ai fini dell'esclusione del dolo. Quanto alla particolare tenuità del fatto, ha ritenuto immune da censure la valutazione della Corte territoriale, anche perché la difesa non aveva specificato l'entità del beneficio asseritamente dovuto in misura minore. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese processuali e al pagamento di Euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 7 d.l. 28 gennaio 2019, n. 4

    integrano il delitto ... le omesse o false indicazioni di informazioni contenute nell'autodichiarazione finalizzata a conseguire il reddito di cittadinanza solo se funzionali a ottenere un beneficio non spettante ovvero spettante in misura superiore a quella di legge

    La norma incriminatrice punisce le omissioni o falsità nell'autodichiarazione sul reddito di cittadinanza quando siano funzionali a ottenere un beneficio non spettante o superiore al dovuto; la condotta contestata rientra nel perimetro applicativo se ha determinato un'erogazione maggiore.

  • art. 47 c.p.

    L'errore prospettato dalla difesa è stato ritenuto non decisivo; la sentenza richiama il tema dell'errore sul fatto ma ne esclude l'applicabilità al caso concreto sulla base dell'inquadramento dell'ignoranza come errore su legge penale.

  • art. 5 c.p.

    L'ignoranza o l'errore sulla sussistenza del diritto a percepire il beneficio, in assenza dei requisiti richiesti, si risolve in errore su legge penale e non esclude il dolo.

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è stata ritenuta applicabile, essendo congrua la valutazione di merito e mancando specifiche deduzioni difensive sull'effettiva entità del beneficio asseritamente spettante in misura inferiore.

  • art. 2 d.l. 28 gennaio 2019, n. 4

    È richiamato come disposizione che individua i requisiti per la percezione del reddito di cittadinanza; l'errore sulla loro sussistenza è stato qualificato come errore su legge penale.

Massime di principio

  • Nel delitto relativo alle false od omesse indicazioni nell'autodichiarazione per il reddito di cittadinanza, la rilevanza penale sussiste quando l'inesattezza sia strumentale a conseguire un beneficio non dovuto o superiore a quello spettante; non è necessario che la dichiarazione falsa produca un vantaggio in termini assoluti, essendo sufficiente anche un incremento indebito dell'importo erogato.
  • L'omessa indicazione di circostanze rilevanti ai fini della misura del beneficio, se determina una maggiore erogazione rispetto al dovuto, integra la fattispecie incriminatrice.
  • L'errore del dichiarante circa la spettanza del beneficio, ove dipenda dalla mancata corretta percezione dei requisiti normativi, si risolve in errore sulla legge penale e non esclude il dolo.
  • La richiesta di particolare tenuità del fatto richiede allegazioni specifiche e concrete sulla scarsa offensività della condotta; non basta affermare in modo generico che il beneficio sarebbe comunque spettato in misura minore.

Come è indicizzato

RamiReati tributari
IstitutiParticolare tenuità del fatto

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