Cassazione Penale, Sentenza n. 46134/2023 del 15/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché la misura cautelare oggetto del gravame era stata revocata con provvedimento del 04/07/2023. Si prende atto della successiva dichiarazione di rinuncia al ricorso depositata il 03/10/2023. Non è stata disposta alcuna condanna alle spese né il pagamento di somme alla cassa delle ammende, in quanto non vi è soccombenza del ricorrente.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Catania (27/04/2023) che aveva rigettato l'appello cautelare proposto in favore del Comis avverso precedente decisione della Corte d'Appello. L'unico motivo invocato è violazione di legge e vizio di motivazione: il ricorrente sosteneva che il Tribunale aveva erratamente ritenuto l'istanza una mera reiterazione di precedente richiesta, mentre la nuova istanza documentava la stabilizzazione del rapporto di lavoro (quindi elemento nuovo e rilevante), la reiterazione di un'offerta risarcitoria alla persona offesa, l'avvenuta confessione, l'assenza di pericolo di fuga e l'impossibilità di reiterazione della condotta. Inoltre si contestava l'errata valutazione dell'incidenza del tempo trascorso sulla misura cautelare.
Norme richiamate
art. 611, comma 1-bis cod. proc. pen.
Regola la possibile trattazione scritta dell'atto processuale; nel caso è stato rilevato che le parti non hanno chiesto la trattazione orale e pertanto il procedimento è stato trattato con contraddittorio scritto.
Norma citata in relazione alla requisitoria scritta del Sostituto Procuratore Generale e alla disciplina della trattazione scritta durante il periodo di emergenza; il P.G. ha concluso per il rigetto del ricorso.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Norma che consente una enunciazione sintetica del motivo nel ricorso per cassazione; la Corte ha enunciato il motivo nei limiti strettamente necessari per la motivazione.
Sez. U, n. 20 del 09/10/1996, Vitale, Rv. 206168
Sez. U, n. 20 del 09/10/1996, Vitale, Rv. 206168
Giurisprudenza richiamata per il principio secondo cui l'assenza di soccombenza esclude la condanna alle spese e il pagamento alla cassa delle ammende.
Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208166
Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208166
Ulteriore richiamo giurisprudenziale sul principio dell'assenza di conseguenze economiche per il ricorrente in mancanza di soccombenza.
Massime di principio
- Un ricorso per cassazione volto a ottenere la revoca o la modifica di una misura cautelare può diventare inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse se, prima della decisione, la misura viene revocata: la revoca sopravvenuta rende il motivo privo di oggetto.
- La presentazione di "nuovi" elementi sul piano cautelare (es. stabilizzazione del lavoro, offerte risarcitorie reiterate, confessione, assenza di pericolo di fuga) è rilevante solo se effettivamente nuovi e valutati come idonei a incidere sull'attualità e sulla necessità della misura; il giudice valuta se la nuova documentazione supera l'eventuale carattere mereamente reiterativo della precedente istanza.
- Il tempo trascorso dall'applicazione della misura è un elemento da valutare nella prospettiva dell'attualità della misura: non è automaticamente decisivo, ma può influire se dimostra che la misura non è più necessaria.
- La rinuncia al ricorso da parte del difensore può incidere sulla procedura, ma la Corte può comunque dichiarare l'inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse se il fatto materiale (es. revoca della misura) è già intervenuto.
- In assenza di soccombenza del ricorrente, la Corte tende a non irrogare al ricorrente spese o somme a favore della cassa delle ammende, conformemente alla giurisprudenza di legittimità.
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