Cassazione Penale, Sentenza n. 4953/2022 del 10/02/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava il provvedimento del Giudice di Catanzaro che aveva respinto la richiesta di dichiarare la perdita di efficacia della misura cautelare, sostenendo che, in conseguenza dell'annullamento con rinvio deciso dalla Cassazione, dovessero applicarsi i termini perentori previsti dall'art. 311 comma 5‑bis e dagli artt. 309 commi 5 e 10 c.p.p. (10 giorni per decidere e 30 giorni per il deposito), con conseguente perdita di efficacia della misura per il mancato rispetto di tali termini. In sostanza chiedeva la scarcerazione per decorrenza dei termini nel giudizio di rinvio dopo annullamento intervenuto in sede di appello cautelare.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i termini perentori di cui all'art. 311 comma 5‑bis e agli artt. 309 commi citati si riferiscono al giudizio di rinvio successivo all'annullamento di ordinanze emesse in sede di riesame ovvero a ordinanze concesse in appello dal Pubblico Ministero, e non siano estensibili al giudizio di rinvio conseguente ad annullamento intervenuto in sede di appello su impugnazione dell'imputato (appello cautelare). L'art. 310 c.p.p. disciplina l'appello cautelare con termini non perentori e non richiama le sanzioni di perdita di efficacia previste per il riesame; pertanto la mancata osservanza dei termini non determina automaticamente la decadenza della misura. Per effetto dell'inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Si applica al giudizio di rinvio successivo ad annullamento di ordinanze che hanno disposto o confermato misure coercitive in sede di riesame o a ordinanze emesse in appello su richiesta del P.M.; non si estende al rinvio nel giudizio di appello cautelare proposto dall'imputato.
Stabiliscono termini perentori (decorrenza dall'arrivo degli atti in cancelleria) e sanzioni (declaratoria di inefficacia) nel giudizio di rinvio conseguente all'annullamento di ordinanze emesse in sede di riesame; tali previsioni non sono automaticamente richiamate per l'appello cautelare.
Disciplina l'appello cautelare senza richiamare i commi perentori dell'art. 309; i termini previsti per l'appello cautelare non hanno natura perentoria e la loro inosservanza non comporta di per sé la perdita di efficacia della misura cautelare.
art. 13, Legge 16 aprile 2015 n. 47
La modifica normativa richiamata ha introdotto il comma 5‑bis all'art. 311; la Corte ha interpretato che tale disciplina deve essere applicata secondo i limiti espressi (riesame e appello del P.M.) e non estesa oltre.
Norma che disciplina gli effetti della dichiarazione di inammissibilità del ricorso; la Corte l'ha richiamata per motivare la condanna alle spese processuali conseguente all'inammissibilità.
Massime di principio
- I termini perentori che comportano la perdita di efficacia della misura cautelare (art. 309 commi 5 e 10 e art. 311 comma 5‑bis) si applicano al giudizio di rinvio dopo annullamento di ordinanze emesse in sede di riesame o a ordinanze emesse in appello su richiesta del P.M., non all'appello cautelare proposto dall'imputato.
- In sede di appello cautelare (art. 310 c.p.p.) i termini procedurali non sono perentori e la loro violazione non comporta automaticamente la decadenza della misura cautelare.
- Il momento iniziale per il computo dei termini nel giudizio di rinvio è l'arrivo degli atti alla cancelleria del tribunale, ma questa regola operativa rileva nei casi in cui la disciplina perentoria sia effettivamente applicabile (rinvio dopo riesame).
- Prima di chiedere la declaratoria di perdita di efficacia della misura è necessario verificare la natura del provvedimento annullato (se originariamente deciso in sede di riesame o in appello dal P.M.), perché solo in tal caso è possibile invocare i termini perentori e la relativa sanzione.
- Nel valutare il ricorso per cassazione su questioni processuali esaustive, fare attenzione al rischio di inammissibilità e alle possibili sanzioni economiche qualora il ricorso sia ritenuto manifestamente infondato o per colpa.
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