Cassazione Penale, Sentenza n. 8373/2025 del 28/02/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza della Corte d'appello di Messina che aveva dichiarato inammissibile il suo appello avverso la sentenza del Tribunale di Messina del 15/05/2024 che lo condannava per il reato di cui all'art. 217, comma 2, r.d. n. 267/1942. La Corte di appello aveva motivato l'inammissibilità con la violazione dell'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., perché l'appello era stato proposto dopo processo celebrato in assenza senza depositare, con l'atto di appello, il mandato specifico contenente la dichiarazione o elezione di domicilio rilasciato dopo la sentenza. Il ricorrente aveva dedotto tre motivi: 1) erronea applicazione dell'art. 581 perché egli sarebbe stato irreperibile e non assente; 2) inosservanza dell'art. 554-bis e dell'art. 2 cod. pen. in quanto non vi sarebbe prova della sua effettiva conoscenza del processo e si sarebbe dovuto pronunciare il non doversi procedere; 3) censura di merito ex art. 530 cod. proc. pen., chiedendo l'assoluzione per insufficienza probatoria sul fatto contestato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto legittima la dichiarazione di assenza e confermato che la notifica del decreto di citazione diretta a giudizio presso il domicilio eletto dal Ciotola e la successiva notifica a mani della madre consentono di desumere la conoscenza effettiva della vocatio in ius e, pertanto, la volontaria sottrazione alla conoscenza del procedimento. La Corte ha spiegato che il precedente decreto di irreperibilità era stato superato dall'elezione di domicilio e dalla notifica successiva. Per essersi celebrato il processo in assenza, si applica l'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen.: poiché con l'atto di appello non era stato depositato il mandato specifico rilasciato dopo la sentenza e contenente la dichiarazione/elezione di domicilio, l'appello è inammissibile. Conseguentemente la Corte ha rigettato il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 217, comma 2, r.d. n. 267/1942
Norma sostanziale che individua il reato per cui il Ciotola è stato condannato; la decisione di legittimità non entra nel merito della responsabilità penale perché ha rigettato il ricorso per motivi processuali.
art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen.
Regola l'impugnazione della sentenza pronunciata in assenza dell'imputato: per gli appelli proposti dopo un processo celebrato in absentia è richiesto il deposito, con l'atto di impugnazione, di un mandato specifico rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o elezione di domicilio; la sua mancata produzione determina l'inammissibilità dell'appello.
Individua situazioni che legittimano la presunzione relativa della conoscenza del procedimento da parte dell'imputato e impone all'imputato un onere di diligenza; la presunzione è relativa e può essere vinta con prova contraria, ma quando risulti una notifica al domicilio eletto la presunzione opera e può giustificare la dichiarazione di assenza.
Sez. U., n. 28912 del 28/02/2019 (Innaro) e Sez. U., n. 23948 del 28/11/2019 (Ismail)
Giurisprudenza di legittimità richiamata per chiarire che la celebrazione del processo in absentia richiede la certezza della conoscenza dell'accusa a partire da atto formale di vocatio in iudicium e che non basta la mera regolarità formale della notificazione; confermano il principio della presunzione relativa di volontaria sottrazione alla conoscenza.
Norma invocata dal difensore relativa a ipotesi procedurali su conoscenza e irregolarità; la Corte non ha ritenuto tale richiamo idoneo a sovvertire la valutazione sulla conoscenza effettiva del procedimento, avendo riscontrato la notifica al domicilio eletto.
Norma sulle formule di proscioglimento: il motivo meramente di fatto e di prova non è stato valutato dalla Corte di cassazione in quanto il ricorso è stato rigettato per ragioni procedurali; la censura di merito non è idonea a sorpassare la questione di inammissibilità dell'appello.
Norma che prevede la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente in caso di rigetto; applicata per condannare il Ciotola al pagamento delle spese.
Norma richiamata nella motivazione come riferimento alla possibilità di impugnare l'ordinanza dichiarativa dell'assenza in primo grado; il ricorrente non aveva dedotto di aver impugnato quell'ordinanza, elemento richiamato dalla Corte.
Massime di principio
- Quando l'imputato ha eletto un domicilio e il decreto di citazione o la vocatio in ius sono stati notificati in quel domicilio, si può desumere la conoscenza effettiva del procedimento e legittimamente dichiarare l'assenza.
- Il decreto di irreperibilità antecedente può essere superato da una successiva elezione di domicilio e da una notifica efficace presso quel domicilio.
- Il processo celebrato in absentia richiede la prova della conoscenza effettiva dell'accusa o la volontaria sottrazione; la notifica al domicilio eletto costituisce elemento idoneo a fondare la presunzione relativa di conoscenza.
- Per impugnare una sentenza pronunciata in assenza è necessario depositare, con l'atto di impugnazione, un mandato specifico rilasciato dopo la sentenza contenente dichiarazione o elezione di domicilio: la mancanza di tale mandato rende l'appello inammissibile ai sensi dell'art. 581, comma 1-quater.
- Le censure di merito (art. 530) non sono efficaci quando il giudice di legittimità rileva una causa di inammissibilità processuale: prima va risolta la questione di ammissibilità dell'impugnazione.
- Se si contesta la conoscenza del procedimento, è necessario allegare e provare fatti concreti che superino la presunzione relativa prevista dall'art. 420-bis; semplici affermazioni di irreperibilità non sono sufficienti quando risultano successive notifiche valide.
- In casi analoghi il difensore deve valutare tempestivamente strumenti come l'impugnazione dell'ordinanza dichiarativa dell'assenza (art. 586) o la richiesta di restitutio nel termine, ove ricorrano i presupposti, per evitare l'inammissibilità dell'appello.
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