Cassazione Penale, Sentenza n. 6256/2024 del 12/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte di appello di Bologna del 04/05/2023 che aveva confermato la condanna per il reato di cui all'art. 337 c.p.; il ricorrente deduceva la violazione dell'art. 95 del d.lgs. 150/2022 nella parte in cui prevede l'applicabilità delle disposizioni più favorevoli in materia di pene sostitutive ai processi pendenti in primo grado o in appello, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe dovuto pronunciarsi sulla sostituibilità della pena detentiva (anche con delibazione negativa), poiché la pena inflitta era astrattamente sostituibile
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, sebbene l'art. 95 d.lgs. 150/2022 renda applicabili le nuove disposizioni sulle pene sostitutive ai processi pendenti, la giurisprudenza consolidata richiede una specifica richiesta dell'imputato in tal senso (da formulare con l'atto di gravame o con nuovi motivi e comunque nel corso dell'udienza di discussione) perché il giudice d'appello si pronunci sulla sostituibilità. Il ricorrente non ha documentato di aver formulato tale richiesta, per cui le doglianze sono state ritenute precluse. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende
Norme richiamate
Predispone l'applicabilità delle nuove norme sulle pene sostitutive anche ai processi pendenti in primo grado e in appello; la Corte interpreta però che tale applicabilità richiede la richiesta specifica dell'imputato nel corso del gravame o nell'udienza, altrimenti la questione è preclusa
art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020 (convertito)
Autorizza il trattamento del ricorso senza l'intervento delle parti; la Corte ha proceduto ai sensi di questa disposizione la cui vigenza è stata prorogata
Norma che disciplina il reato per cui il ricorrente era stato condannato; qui citata come riferimento al capo d'imputazione oggetto del giudizio
Massime di principio
- L'art. 95 d.lgs. 150/2022 rende teoricamente applicabili norme più favorevoli sulle pene sostitutive ai processi già pendenti, ma perché il giudice d'appello si pronunci è necessaria una richiesta esplicita dell'imputato nell'atto di impugnazione o con nuovi motivi, o comunque nel corso dell'udienza di discussione
- Se l'imputato omette di chiedere l'applicazione delle nuove pene sostitutive nei termini e nelle forme richieste, le relative doglianze sono precluse e il ricorso può essere dichiarato inammissibile
- In ricorsi dichiarati inammissibili per mancanza di richieste procedurali rilevanti, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese e, se sussistono profili di colpa, a somme a favore della Cassa delle ammende
- Per massimizzare le chance di ottenere l'applicazione di norme più favorevoli intervenute durante il procedimento, l'imputato (o il difensore) deve tempestivamente sollevare espressa istanza nella memoria di impugnazione e riproporla in udienza
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