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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04004/2023 del 09/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia riguardava un piccolo appezzamento di terreno (circa 900 mq) posseduto dalle resistenti, rispetto al quale il Comune sosteneva la sussistenza di un demanio civico a favore della collettività locale di Frascati. In primo e secondo grado era stata invece accolta la domanda delle resistenti, con declaratoria di insussistenza di usi civici. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi strettamente connessi, denunciando: violazione dell’art. 345 c.p.c. e di varie norme in tema di usi civici e domini collettivi; erronea esclusione della rilevanza dell’art. 3 L. 168/2017, ritenuto dalla Corte d’appello un argomento nuovo e non retroattivo; erronea affermazione secondo cui l’Università Agraria non rappresentava l’intera collettività ma solo una categoria di abitanti, nonostante la legge del 1894 e la giurisprudenza di legittimità riconoscano che gli usi civici possono riguardare anche una classe determinata di cittadini; erronea negazione della natura civica del bene e del suo passaggio al Comune con la medesima destinazione dopo lo scioglimento dell’Università Agraria; omesso esame della documentazione che, secondo il ricorrente, provava l’esercizio concreto dell’uso civico.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo fondati i motivi cumulativamente proposti. Ha affermato che le università agrarie previste dalla L. 397/1894 possono esistere anche per una categoria determinata di cittadini e che tale circostanza non esclude la natura di uso civico. Ha inoltre ritenuto che il richiamo alla L. 168/2017 non fosse una domanda o eccezione nuova, ma una mera argomentazione giuridica, quindi esaminabile. Ha valorizzato la normativa storica e la giurisprudenza precedente, concludendo che i terreni, acquistati nel 1921 dall’Università Agraria per destinarli ai bisogni della popolazione rurale, erano soggetti al regime degli usi civici e che il successivo trasferimento al Comune, dopo lo scioglimento dell’ente, non ne mutava la destinazione. Ne è derivata la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 345 c.p.c.

    La Corte d’appello aveva ritenuto nuovo il richiamo alla L. 168/2017; la Cassazione ha escluso che si trattasse di domanda o eccezione nuova, qualificandolo come mera argomentazione giuridica.

  • art. 3 L. 168/2017

    Richiamato dal ricorrente come norma sopravvenuta e ricognitiva di principi già presenti nell’ordinamento, utile a qualificare come beni collettivi le terre provenienti dallo scioglimento di associazioni agrarie.

  • L. 4 agosto 1894, n. 397

    Le università agrarie, comunanze, partecipanze e associazioni istituite a profitto della generalità degli abitanti o di una determinata classe di cittadini sono considerate persone giuridiche; l’uso civico può quindi riguardare anche una categoria determinata di cittadini.

  • L. 16 giugno 1927, n. 1766

    La normativa sul riordino degli usi civici richiama espressamente le università agrarie; in caso di scioglimento dell’università i terreni passano ai Comuni o alle frazioni con la destinazione corrispondente alla categoria cui appartengono.

  • L. 20 novembre 2017, n. 168

    La disposizione ha valore ricognitivo e include tra i beni collettivi le terre di originaria proprietà collettiva della generalità degli abitanti del territorio o di una sua frazione, possedute da comuni, frazioni o associazioni agrarie.

  • R.D. 22 maggio 1924, n. 751

    Richiamato come fonte oggetto di conversione nella L. 1766/1927 e come riferito al riordino degli usi civici.

  • R.D. 24 febbraio 1928, n. 332

    Evocato dal ricorrente a sostegno della tesi che i beni delle associazioni agrarie, anche se acquistati in nome dell’associazione, siano amministrati secondo la disciplina degli usi civici.

  • L. 5489/1888

    Richiamata dal ricorrente come norma che avrebbe abolito servitù di pascolo e altre agrarie sostituendole con gli usi civici.

  • L. 397/1891

    Citata nel ricorso tra le fonti storiche invocate a sostegno della disciplina degli usi civici e delle università agrarie.

  • L. 381/1891

    Citata nel ricorso tra le norme storiche in materia di usi civici e domini collettivi.

  • L. 397/1894

    Citata come fonte storica di disciplina delle università agrarie e dei domini collettivi.

  • R.D. n. 6397/1889

    Citato nel ricorso tra le fonti storiche invocate.

  • R.D. n. 510/1891

    Citato nel ricorso tra le fonti storiche invocate.

  • R.D. n. 518/1891

    Citato nel ricorso tra le fonti storiche invocate.

  • artt. 29 e 30 L. 16 giugno 1927, n. 1766

    Richiamati dalla giurisprudenza citata in sentenza per la competenza del Commissario per gli usi civici sulle questioni relative alla demanialità e indisponibilità dei beni.

  • art. 615 c.p.c.

    Richiamato in giurisprudenza per escludere che la competenza del giudice dell’esecuzione deroghi alla giurisdizione del Commissario quando si contesti la pignorabilità di beni assoggettati a uso civico.

Massime di principio

  • Le università agrarie e gli enti collettivi previsti dalla legislazione storica sugli usi civici possono essere riferiti non solo all’intera generalità degli abitanti, ma anche a una classe determinata di cittadini; tale circostanza non esclude, di per sé, la natura di uso civico del bene gestito.
  • Il richiamo in appello o in reclamo a una norma sopravvenuta e ricognitiva di un principio già presente nell’ordinamento non integra domanda o eccezione nuova, ma una mera argomentazione giuridica, quindi è esaminabile dal giudice.
  • In caso di acquisto di terreni da parte di un’università agraria per finalità collettive, il regime giuridico del bene va ricondotto alla disciplina degli usi civici; lo scioglimento dell’ente e il trasferimento dei terreni al Comune non mutano la destinazione originaria, che resta quella corrispondente alla categoria di appartenenza.
  • Per escludere l’assoggettamento a uso civico non basta valorizzare la titolarità formale o la successione degli enti; occorre confrontarsi con la destinazione collettiva impressa al bene e con la disciplina speciale che ne governa la circolazione e la gestione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPossesso
RamiProcesso civileDiritti reali
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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