Cassazione Penale, Ordinanza n. 10350/2026 del 18/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte di appello di Palermo che lo ha ritenuto responsabile del reato di truffa, deducendo: 1) l’erroneità della motivazione sulla responsabilità penale, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe valutato in modo non corretto le prove; 2) la mancata concessione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; 3) l’eccessività del trattamento sanzionatorio. La Suprema Corte rileva che il primo motivo mira in realtà a una nuova valutazione del compendio probatorio, non consentita in sede di legittimità; il secondo motivo ripropone questioni già dedotte in appello senza specifica critica alla motivazione di merito; il terzo è infondato perché la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, se sorretta da motivazione congrua ai parametri legali.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Ha ritenuto che la sentenza di appello fosse sorretta da motivazione logica e giuridicamente corretta, che il motivo sulla particolare tenuità fosse generico e meramente riproduttivo, e che la doglianza sulla pena non superasse il limite della discrezionalità del giudice di merito.
Norme richiamate
individua il reato oggetto della condanna confermata in fatto, mentre la Corte di cassazione non rivaluta il merito probatorio della responsabilità
la relativa causa di non punibilità non è ottenibile con censure generiche o meramente reiterative di quelle già respinte in appello
la graduazione della pena deve essere ricondotta ai criteri legali di commisurazione
la determinazione del trattamento sanzionatorio rientra nella discrezionalità del giudice di merito se adeguatamente motivata
in caso di inammissibilità del ricorso il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione della capacità dimostrativa delle prove, quando la sentenza impugnata sia sorretta da motivazione logica e non manifestamente viziata.
- La doglianza sulla particolare tenuità del fatto è inammissibile se si limita a riproporre le stesse argomentazioni già disattese in appello, senza confrontarsi criticamente con la motivazione del giudice di merito.
- La determinazione della pena, compresi aumenti, diminuzioni e fissazione della pena base, appartiene alla discrezionalità del giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo se la motivazione sia del tutto apparente o illogica.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, seguono la condanna alle spese processuali e il pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 18 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 10302/2026 del 18/03/2026
- ordinanza_penale · 18 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 10305/2026 del 18/03/2026
- ordinanza_penale · 18 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 10314/2026 del 18/03/2026
- ordinanza_penale · 18 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 10315/2026 del 18/03/2026
- ordinanza_penale · 18 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 10316/2026 del 18/03/2026
- ordinanza_penale · 18 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 10317/2026 del 18/03/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →