Cassazione Civile, Ordinanza n. 17988/2024 del 01/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (società)
La controversia
La lite nasce da due compravendite di autovetture usate concluse tra una concessionaria e una società, nelle quali era emerso che i chilometraggi risultavano alterati. La concessionaria agì chiedendo la nullità, l'annullamento o la risoluzione dei contratti di vendita dell'usato e delle connesse compensazioni dei prezzi, oltre alla condanna della controparte al pagamento di euro 54.500. La convenuta resistette, eccependo anche decadenza e prescrizione e proponendo domande riconvenzionali. Il Tribunale accolse l'annullamento per dolo anche delle convenzioni di compensazione; la Corte d'appello annullò per dolo solo le vendite dell'usato, escludendo l'autonomia delle compensazioni e confermando la condanna restitutoria. In cassazione la società soccombente dedusse: 1) violazione di norme processuali e sostanziali per omessa pronuncia su eccezioni preliminari, difetto di legittimazione, integrazione del contraddittorio, improcedibilità della domanda modificata, decadenza/prescrizione e cumulo tra dolo ed errore; 2) violazione delle regole sul riparto dell'onere probatorio e sui vizi della motivazione, sostenendo che non fosse provato che la manomissione dei contachilometri fosse imputabile ad essa e che l'alterazione non avesse inciso in modo essenziale sul consenso, potendo semmai rilevare solo sul prezzo; 3) violazione delle regole sul collegamento negoziale, per la pretesa autonomia dei contratti relativi alle auto nuove e al leasing rispetto a quelli dell'usato; 4) violazione delle norme sugli effetti restitutori e sull'indennità per il deprezzamento, per il mancato riconoscimento di un compenso per l'uso dei veicoli.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo e dichiarato inammissibile il terzo, ha accolto il secondo motivo nei limiti della motivazione, e ha dichiarato assorbito il quarto. Ha quindi cassato la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e rinviato alla Corte d'appello di Firenze in diversa composizione. Il punto decisivo è che il giudice di rinvio dovrà accertare se i raggiri relativi ai chilometraggi alterati abbiano inciso sul consenso in modo determinante, da rendere configurabile il dolo causam dans e quindi l'annullamento del contratto, oppure se abbiano inciso soltanto sulle condizioni economiche, nel qual caso ricorrerebbe solo il dolo incidens con tutela risarcitoria e non invalidante.
Norme richiamate
Invocato per omessa pronuncia e per asserita alterazione del thema decidendum; la Corte ha escluso la fondatezza delle censure processuali prospettate nel primo motivo.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
Richiamato quale parametro del vizio di motivazione; la Corte lo utilizza per censurare il contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili sulla decisività del dolo rispetto al consenso e al prezzo.
Richiamato insieme agli altri parametri sulla motivazione della sentenza.
art. 111 Cost.
Richiamato a sostegno della dedotta carenza di motivazione.
artt. 102, 354, 115, 116 c.p.c.
Richiamati dalla ricorrente per sostenere vizi processuali e di valutazione delle prove; non accolti nei motivi esaminati.
La Corte conferma che i termini di decadenza e prescrizione della garanzia per vizi della cosa venduta non si applicano quando l'azione proposta è di annullamento per dolo/errore e non di garanzia edilizia.
Richiamato in tema di onere della prova; la Corte ribadisce che grava sulla parte che invoca il dolo la prova dell'errore essenziale provocato dai raggiri.
Richiamato dalla ricorrente tra le norme violate, senza accoglimento della doglianza sul punto.
Richiamati in tema di vizi del consenso e dolo; la Corte precisa che l'annullamento presuppone raggiri determinanti del consenso.
Interpretato nel senso che il dolo incidente non determina invalidità del contratto, ma solo risarcimento del danno, quando i raggiri incidano sulle sole condizioni del negozio.
Richiamati nel quarto motivo in tema di restituzioni e indennità; il motivo resta assorbito dall'accoglimento del secondo motivo.
art. 183, sesto comma, n. 1, c.p.c.
La Corte qualifica la specificazione della domanda come mera precisazione e non mutatio libelli, poiché petitum e causa petendi erano rimasti invariati.
Massime di principio
- In tema di annullamento del contratto per dolo, occorre distinguere tra dolo causam dans e dolo incidens: il primo, se determina la decisione di contrarre, comporta invalidità; il secondo, se incide soltanto sulle condizioni economiche, non legittima l'annullamento ma eventualmente il risarcimento del danno.
- La prova dell'effettiva incidenza dei raggiri sul processo volitivo grava sulla parte che deduce il dolo e deve riguardare sia la sussistenza di raggiri o artifizi sia il nesso causale con l'errore e con la scelta di stipulare.
- Non basta che il comportamento fraudolento abbia influito sul prezzo o su condizioni più favorevoli: per l'annullamento è necessario che, senza i raggiri, il contratto non sarebbe stato concluso.
- La qualificazione di una domanda come modificazione consentita o come mutatio libelli dipende dal permanere di petitum e causa petendi; la mera specificazione della causale della pretesa non integra domanda nuova.
- Le eccezioni di decadenza e prescrizione della garanzia per vizi non operano quando la domanda sia costruita come annullamento per errore o dolo e non come azione edilizia.
- Il collegamento negoziale, per rilevare unitariamente sul piano causale, richiede un nesso teleologico oggettivo e un comune intento pratico soggettivo; in mancanza di specifiche allegazioni e prova, la valutazione di autonomia dei negozi di merito non è censurabile in cassazione.
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