Cassazione Penale, Sentenza n. 09948/2026 del 16/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro che aveva annullato la misura cautelare personale (arresti domiciliari) disposta dal Gip e denunciava la mancanza di motivazione e la mancata pronuncia del Tribunale sul decreto di sequestro preventivo per equivalente (euro 711.441,32) adottato contestualmente. In particolare si censurava l'omessa valutazione del giudicato endoprocedimentale derivante da una pronuncia della Corte di Cassazione che aveva annullato senza rinvio un precedente sequestro per insussistenza del fumus del reato di truffa, sovrapponibile alla fattispecie qui contestata.
La decisione
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Motivi principali: il provvedimento di sequestro preventivo è distinto formalmente e sostanzialmente dalla ordinanza di misura personale e soggiace a rimedi di impugnazione diversi; il difensore aveva limitato l'oggetto del riesame all'ordinanza di misura personale e non al decreto di sequestro (diversi numeri di registro), perciò il Tribunale non poteva essere rimproverato per non aver deciso censure relative a un provvedimento non devoluto. La Corte sottolinea inoltre che, se fosse stata ravvisata una totale omissione di pronuncia sul riesame del sequestro, la perdita di efficacia del sequestro sarebbe da far valere con richiesta di restituzione al giudice di merito; tuttavia qui l'inammissibilità è fondata sul vizio procedurale dell'impugnazione. Conseguenze pratiche: ricorso inammissibile, condanna alle spese processuali, esclusione della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende per assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
Norma richiamata come riferimento per l'impugnazione delle misure cautelari personali; la Corte evidenzia che il ricorso era stato proposto fuori dai casi previsti dalla legge (inammissibilità) e che l'art. 309, comma 10, ha rilevanza sul decorso e perdita di efficacia del sequestro se il riesame non viene correttamente esercitato.
Richiamato per distinguere la natura dell'ordinanza applicativa delle misure cautelari personali (ordinanza ex art. 292) rispetto al decreto di sequestro preventivo, sottolineandone la diversità formale e sostanziale.
Richiamato in relazione alla natura del decreto di sequestro preventivo, a differenza dell'ordinanza cautelare personale, e per sostenere che i due provvedimenti hanno rimedi distinti.
artt. 322 e segg. cod. proc. pen.
Disciplina dell'impugnazione del sequestro preventivo; la Corte sottolinea che il sequestro segue regole proprie di impugnazione, diverse da quelle delle misure personali, e che il riesame deve avere come oggetto il decreto di sequestro per renderlo efficace.
art. 324, comma 7 cod. proc. pen.
Richiamato nel contesto delle conseguenze processuali e della disciplina dei rimedi contro il sequestro preventivo, in connessione con l'art. 309 comma 10 e gli artt. 322 e segg.
art. 309, comma 10 cod. proc. pen.
La Corte osserva che la mancata pronuncia sul riesame del sequestro avrebbe la conseguenza della perdita di efficacia del sequestro ai sensi di questa disposizione, ma tale effetto va fatto valere con istanza di restituzione al giudice di merito.
Sentenza Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata in tema di applicazione delle spese e sanzioni; la Corte usa questo precedente per motivare l'esclusione della sanzione pecuniaria verso la Cassa delle ammende, ritenendo assente la colpa nella scelta procedurale che ha determinato l'inammissibilità.
Massime di principio
- Misure cautelari personali e misure cautelari reali (sequestro preventivo) sono provvedimenti distinti: anche se adottati con unico atto formale, hanno natura diversa e rimedi di impugnazione separati; l'impugnazione deve essere diretta espressamente al provvedimento che si intende contestare.
- Il difensore delimita l'oggetto del riesame con l'atto di impugnazione; censure relative a un provvedimento non devoluto al giudice del riesame non possono essere fatte valere in cassazione come omissione del tribunale.
- La mancata pronuncia sul riesame di un sequestro preventivo può produrre effetti (perdita di efficacia) ma detti effetti si devono far valere con i rimedi appropriati (es. istanza di restituzione al giudice di merito), non con un ricorso presentato in modo difforme dal quadro normativo.
- In presenza di provvedimenti distinti occorre prestare attenzione ai numeri di registro e alla qualificazione formale (ordinanza vs. decreto) per non compromettere l'impugnazione; errori procedurali nell'individuazione dell'oggetto dell'impugnazione possono determinare l'inammissibilità del ricorso.
- Anche se esistono precedenti che incidono sul quadro indiziario (es. annullamento senza rinvio per insufficienza di fumus), è necessario inserirli correttamente nell'oggetto dell'impugnazione e farli valere con il corretto rimedio processuale per ottenere tutela.
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