Ordinanza n. 2687/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso contro la disciplina del payback per i dispositivi medici
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni statali)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’impresa ha proposto appello contro la sentenza del TAR Lazio n. 8242/2026, chiedendo in via incidentale la sospensione della relativa efficacia. La controversia riguarda la disciplina del cosiddetto payback per i dispositivi medici. L’appellante ha prospettato ulteriori questioni di costituzionalità, invocato la normativa dell’Unione europea e formulato censure concernenti anche la giurisdizione sugli atti regionali. Dal testo non risultano specificamente articolati tutti i motivi di merito, poiché l’ordinanza decide esclusivamente la domanda cautelare.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha rigettato l’istanza cautelare. In questa fase ha considerato che la legittimità costituzionale della disciplina del payback per i dispositivi medici è già stata affermata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 140 del 2024, la quale ha ritenuto conforme a Costituzione un intervento legislativo fondato su un accorto e non implausibile bilanciamento tra autonomia contrattuale pubblica e privata, continuità dei servizi sanitari e salvaguardia degli interessi finanziari collegati al coordinamento della finanza pubblica. Le ulteriori questioni di costituzionalità sono state rinviate alla sede di merito, non essendo stato ravvisato un periculum tale da giustificare la disapplicazione della legge in sede cautelare; il Collegio ha inoltre rilevato che l’udienza di merito era già fissata per il 29 ottobre 2026. A un sommario esame, la normativa UE invocata dall’appellante non è apparsa pertinente alla fattispecie. Anche le ulteriori censure, comprese quelle sulla giurisdizione relativa ai singoli atti regionali, sono state riservate all’approfondimento nel merito. Le spese della fase cautelare sono state compensate per la particolarità della controversia. È stata autorizzata la notificazione per pubblici proclami con le stesse modalità del primo grado.
Norme richiamate
Richiamato quale fondamento processuale della domanda cautelare in appello.
disciplina legislativa del payback per i dispositivi medici
La legittimità della disciplina è stata ritenuta già affermata dalla Corte costituzionale; le ulteriori questioni sono state riservate alla fase di merito.
sentenza Corte costituzionale n. 140 del 2024
Ha ritenuto conforme a Costituzione un intervento legislativo sopravvenuto che realizzi un accorto e non implausibile bilanciamento tra autonomia contrattuale, continuità dei servizi sanitari e interessi finanziari pubblici.
Massime di principio
- In sede cautelare non è giustificata la disapplicazione della legge quando le questioni di costituzionalità, pur prospettate, non evidenzino un periculum in mora qualificato e possano essere esaminate nella già calendarizzata udienza di merito.
- La disciplina del payback per i dispositivi medici non può essere ritenuta, in via sommaria, costituzionalmente illegittima quando si conformi al bilanciamento tra autonomia contrattuale delle parti, continuità dei servizi sanitari e salvaguardia degli interessi finanziari pubblici già riconosciuto dalla Corte costituzionale.
- In fase cautelare, la non pertinenza della normativa europea invocata rispetto alla fattispecie concreta può condurre al rigetto della sospensione, ferma la possibilità di un più approfondito esame nel giudizio di merito.
- Le censure ulteriori, comprese quelle relative alla giurisdizione sugli atti regionali, possono essere riservate alla fase di merito quando non risultino decisive, all’esame sommario, ai fini della tutela cautelare.
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