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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17093/2022 del 02/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Naddeo era stato condannato per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale e per occultamento e distruzione di documenti contabili ai fini di evasione fiscale, in qualità di amministratore di fatto della TD Distribuzione s.r.l. Il ricorrente ha proposto quattro motivi di ricorso: (1) contestazione della qualifica di amministratore di fatto e della configurabilità del concorso tra bancarotta documentale e reato tributario (art. 10 d.lgs. n. 74/2000), nonché la tesi che la condotta fosse mera omissione della tenuta contabile; (2) censura sulla sussistenza della bancarotta patrimoniale, rilevando che il principale creditore era l'Erario e che le pretese sarebbero basate su presunzioni; (3) contestazione della qualificazione di bancarotta documentale, con rilievo sull'elemento soggettivo e sulla presunta commistione tra fattispecie alternative dell'art. 216 co.1 n.2 legge fall.; (4) censura sul diniego delle attenuanti generiche e di cui all'art. 114 c.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto parzialmente il ricorso limitatamente al capo A) (occultamento/distruzione di documenti contabili ai fini fiscali), ritenendo che il fatto non costituisce reato perché dalla ricostruzione emergeva la mera omessa istituzione della contabilità e non un quid pluris commissivo (occultamento o distruzione). Perciò ha annullato senza rinvio la sentenza limitatamente a quel capo ed ha eliminato la pena di 3 mesi applicata per la continuazione con la bancarotta aggravata. Per il resto il ricorso è stato dichiarato inammissibile o manifestamente infondato: confermate le condanne per bancarotta fraudolenta patrimoniale e per bancarotta documentale (capo C), respinti i rilievi sulla mancanza del dolo specifico e sulla derubricazione, e rigettate le doglianze sulle attenuanti per genericità. In sintesi: parziale annullamento (capo A) a favore del ricorrente; conferma delle altre condanne a favore del resistente.

Norme richiamate

  • art. 10 d.lgs. n. 74/2000

    La Corte ha ritenuto che la norma penale tributaria oggetto della contestazione non punisca la mera omissione della tenuta delle scritture contabili; è necessario un "quid pluris" commissivo consistente nell'occultamento o nella distruzione dei documenti contabili obbligatori.

  • art. 216 comma 1 n. 2) legge fallimentare

    La disposizione sulla bancarotta documentale è stata interpretata nella sua prima parte (bancarotta fraudolenta documentale): la Corte territoriale ha correttamente inquadrato i fatti come bancarotta documentale fraudolenta, valorizzando la preordinazione delle condotte e l'impossibilità di ricostruire patrimonio e volume d'affari ai fini della qualificazione del reato.

  • art. 217 legge fallimentare

    Riferimento operativo per la distinzione fra bancarotta semplice e fraudolenta: la Corte ha ritenuto inconferente la richiesta di derubricazione, avendo dimostrato il giudice la natura fraudolenta e le distrazioni di beni/finanziamenti.

  • art. 114 c.p.

    Richiamata in relazione alla richiesta di attenuante, la norma non è stata applicata poiché la Corte ha ritenuto le doglianze generiche e già ampiamente motivate nel merito; la domanda di attenuante non ha prodotto elementi idonei a mutare la decisione.

Massime di principio

  • Per il reato tributario di occultamento o distruzione di documenti contabili non è sufficiente la mera omissione della tenuta delle scritture: occorre un comportamento attivo di occultamento o distruzione (quid pluris) per integrare la fattispecie.
  • Il concorso tra reato tributario (art. 10 d.lgs. 74/2000) e bancarotta documentale può essere configurato: le due fattispecie possono coesistere quando abbiano oggetti materiali, destinatari, dolo specifico ed effetti lesivi differenti (rapporto di specialità reciproca).
  • Per la bancarotta patrimoniale è necessario provare la distrazione di beni o altre condotte distrattive nonché il dolo specifico finalizzato a recare pregiudizio ai creditori in generale; il danno a un solo creditore non è sufficiente a provare la fattispecie fraudolenta se manca la dimostrazione del fine pregiudizievole verso l'insieme dei creditori.
  • Se in sede di merito emerge che le scritture contabili non sono mai state costituite, non si può ragionevolmente attribuire il reato di occultamento o distruzione di documenti che non esistevano: in tali casi la tipicità penale manca e la Cassazione può annullare senza rinvio.
  • Le contestazioni sulla qualifica di amministratore di fatto devono essere specifiche e ben correlate alla motivazione del giudice di merito; censure generiche e prive di correlazione sono inammissibili.
  • Le richieste di attenuanti generiche devono confrontarsi concretamente con la motivazione del giudice di merito; l'assenza di elementi nuovi o di un confronto puntuale rende la censura generica manifestamente infondata.

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