Ordinanza n. 9118/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'annullamento del provvedimento del Ministero dell’Istruzione datata 18.07.2024 “mpiAOODGOSV.REGISTRO UFFICALE.U.0032013.18-07-2024.h08:57”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento del Ministero dell'Istruzione del 18 luglio 2024 relativo alla documentazione ministeriale richiesta per il riconoscimento del titolo
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato il provvedimento ministeriale del 18 luglio 2024, chiedendone l'annullamento. Il testo dell'ordinanza non espone i motivi specifici di ricorso né le censure di legittimità dedotte. Il Collegio rileva soltanto che la controversia appartiene a una categoria di ricorsi rispetto ai quali la giurisprudenza del Consiglio di Stato appare orientata favorevolmente quando sia stata fornita, anche successivamente, la prova del conseguimento dell'Adeverinta ministeriale o della certificazione finale di valore.
La decisione
Il TAR non decide, neppure provvisoriamente, i profili di rito o di merito, lasciandoli espressamente impregiudicati. Considerato che la giurisprudenza del Consiglio di Stato ha ritenuto rilevante la prova, anche postuma, del conseguimento dell'Adeverinta ministeriale o della certificazione finale di valore, e constatato che tale documento non è stato depositato dalla ricorrente, il Collegio dispone un incombente istruttorio a suo carico. La ricorrente deve depositare l'Adeverinta ministeriale entro 60 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza; la mancata esecuzione potrà essere valutata ai sensi dell'art. 64, comma 4, c.p.a. È fissata una nuova udienza pubblica per il 12 gennaio 2027.
Norme richiamate
la mancata esecuzione potrà essere valutata ai sensi dell’art. 64, comma 4, c.p.a.
Il mancato adempimento dell'incombente istruttorio potrà essere valutato dal giudice secondo la disciplina sull'onere della prova e sulla disponibilità degli elementi probatori.
Massime di principio
- Quando la decisione di una controversia può dipendere dalla prova documentale di un requisito o di un fatto rilevante, il giudice amministrativo può disporre un incombente istruttorio a carico della parte che tale prova non abbia ancora fornito, rinviando ogni valutazione di rito e di merito.
- La prova del conseguimento di un documento amministrativo rilevante può essere acquisita e prodotta anche successivamente all'adozione dell'atto impugnato, quando tale possibilità risulti coerente con l'orientamento giurisprudenziale applicabile alla controversia.
- La mancata esecuzione dell'ordine istruttorio impartito dal giudice amministrativo può essere valutata ai sensi dell'art. 64, comma 4, c.p.a.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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