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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 24636/2021 del 13/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava la sentenza d'appello che aveva respinto le domande di nullita' e risoluzione di contratti di interest rate swap (IRS). Le censure principali erano: nullita' per difetto di forma e per violazione dell'art. 23 T.U.F. (mancanza di contratto generale di investimento scritto), nullita' o inefficacia per 'astrusita'' del linguaggio contrattuale (art. 1418 c.c.), erronea qualificazione dei contratti come speculativi anziche' di copertura (e quindi vizio della causa), rifiuto della nomina di consulente tecnico d'ufficio, e mancato accertamento della meritevolezza dell'interesse perseguito ex art. 1322 c.c.; si chiedeva inoltre che certe nullita' potessero essere rilevate d'ufficio a tutela del risparmiatore.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato i motivi in gran parte inammissibili per carenza di specificita' e di autosufficienza (mancata indicazione dei singoli vizi e dei contratti interessati, mancata riproduzione degli atti impugnati). Ha confermato che la Corte d'appello aveva esaminato le domande di nullita' e che i contratti erano stati regolarmente conclusi per iscritto. Ha valutato che i contratti avevano natura prevalentemente speculativa (reiterazione delle operazioni, finalita' di lucro sul differenziale dei tassi) e non erano finalizzati alla mera copertura; ha ritenuto generica e non provata l'accusa che i contratti fossero preordinati a premi o incentivi per funzionari bancari. Ha ritenuto inammissibile la richiesta di consulenza tecnica perche' non specificata e ha richiamato il principio secondo cui la CTU e' rimessa al giudice di merito. Ha inoltre osservato che la dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della societa' attestante competenza ed esperienza esonera l'intermediario dall'effettuare ulteriori verifiche, gravando sull'investitore l'onere di provare elementi contrari, onere non assolto. Ha condannato la ricorrente alle spese di giudizio e disposto il pagamento del contributo unificato dovuto.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato in relazione ai requisiti di specificita' e riferibilita' dei motivi di cassazione; la Corte osserva che i mezzi devono essere autosufficienti e adeguatamente motivati

  • art. 23 T.U.F.

    Richiamato dalla ricorrente in tema di nullita' per difetto di forma dei contratti di investimento; la Corte ha rilevato che la ricorrente non ha specificato i vizi contemplati dall'art. 23 e che la domanda di nullita' era stata limitata ai contratti ancora in vigore

  • art. 1418 c.c.

    Invocato con riferimento all'invalidita' per incomprensibilita' della prestazione ('astrusita''), ma la Corte ha ritenuto che la censura non avesse aderito alla ratio decidendi e costituiva contestazione di fatto non sindacabile in cassazione

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in tema di onere della prova; la Corte ha ricordato che la richiesta di CTU e' strumento istruttorio e che la valutazione di nominarla e' discrezionale del giudice di merito

  • art. 1322 c.c.

    Citando la necessità di meritevolezza dell'interesse ai sensi dell'autonomia contrattuale; la Corte di merito ha ritenuto che l'interesse perseguito fosse prevalentemente speculativo e pertanto non sussisteva un interesse di copertura meritevole tale da mutare l'esito

  • Determinazione Consob 26 febbraio 1999

    Richiamata dalla ricorrente in relazione alle condizioni richieste per i derivati di copertura; la Corte ha ritenuto che detta determinazione si applicasse ai derivati di copertura e che, posto che i contratti erano speculativi, non fosse necessario verificare il rispetto di quelle condizioni

  • D.P.R. n. 115/2002 art. 13 comma 1-quater e art. 1 comma 17 L. n. 228/2012

    Richiamati in punto oneri processuali e contributo unificato: la Corte ha disposto l'ulteriore versamento del contributo unificato da parte del ricorrente in base alla normativa citata

Massime di principio

  • In cassazione i motivi devono essere specifici, autosufficienti e riferibili alla decisione impugnata: mancanza di questi requisiti conduce all'inammissibilita' del ricorso
  • La mera affermazione generica di 'astrusita'' del linguaggio contrattuale non e' sufficiente; occorre dimostrare concretamente l'incomprensibilita' della prestazione e il suo impatto sulla validita' del contratto
  • La qualificazione di un derivato come strumento di copertura o speculativo si desume dagli elementi di fatto (ripetizione delle operazioni, finalita' dichiarata, modalita' di negoziazione); la valutazione e' di merito e difficilmente sindacabile in cassazione
  • La dichiarazione sottoscritta dall'investitore sulla propria competenza puo' attenuare gli obblighi di verifica dell'intermediario e sposta sull'investitore l'onere di provare fatti contrari
  • La nomina della consulenza tecnica d'ufficio e' rimessa alla discrezionalita' del giudice di merito; la mancata nomina non costituisce, di regola, vizio sindacabile in sede di legittimita' salvo manifeste irragionevolezze
  • Le nullita' tutelate dall'art. 23 T.U.F. devono essere indicate con precisione: non e' sufficiente il richiamo generico alla norma senza individuare i vizi specifici e i contratti interessati

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