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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31274/2026 del 13/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato impugnava la sentenza della Corte d'appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva dichiarato estinto per prescrizione il reato di coltivazione illecita di sostanza stupefacente e aveva rideterminato la pena per il furto aggravato in concorso di 22 notebook sottratti da un istituto scolastico. Il primo motivo denunciava violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla prova indiziaria ex art. 192, comma 2, c.p.p. e alle aggravanti contestate: si sosteneva che gli indizi valorizzati dalla Corte d'appello non fossero gravi, precisi e concordanti, che l'uso dell'autovettura intestata all'imputato potesse essere spiegato anche con la concessione del mezzo ad altri, che i contatti telefonici con il coimputato fossero incompatibili con una partecipazione congiunta al furto, che l'uso delle celle telefoniche non fosse pacifico, che l'aggravante del concorso di tre persone non fosse configurabile perché la scuola era chiusa di notte, e che l'aggravante del danno patrimoniale di rilevante entità fosse stata affermata in modo apodittico senza adeguata valutazione del valore dei beni e delle condizioni della persona offesa. Il secondo motivo censurava il trattamento sanzionatorio, lamentando che la pena fosse stata determinata facendo leva solo su uno dei criteri dell'art. 133 c.p. e senza adeguata giustificazione dello scostamento dal minimo edittale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che la Corte d'appello aveva correttamente valutato unitariamente il compendio indiziario, senza cadere in un esame atomistico, e che gli elementi valorizzati - utilizzo dell'auto dell'imputato, presenza di tre soggetti, contatti telefonici notturni tra i correi, collocazione delle utenze in zona prossima al luogo del fatto - consentivano una ricostruzione logica e coerente della responsabilità. Ha inoltre giudicato in parte generiche e in parte manifestamente infondate le censure sulle aggravanti, rilevando che la sussistenza del concorso di tre persone era dimostrata dalle immagini di videosorveglianza e che il danno di circa 10.000 euro integrava di per sé un danno patrimoniale di rilevante gravità, senza necessità di valorizzare le condizioni economiche della vittima. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile, perché la motivazione sulla pena era sufficiente, la pena base era stata individuata in misura prossima al minimo edittale, e la Corte territoriale aveva correttamente eliminato solo l'aumento per il reato estinto, confermando il trattamento sanzionatorio con ulteriori elementi mitigatori. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 192, comma 2, c.p.p.

    la prova indiziaria richiede indizi gravi, precisi e concordanti; il giudice deve valutarli prima singolarmente e poi complessivamente, secondo un ragionamento logico che conduca a una certezza processuale oltre il ragionevole dubbio

  • art. 133 c.p.

    la determinazione della pena base è sindacabile solo nei limiti della manifesta illogicità; una motivazione sintetica è sufficiente se la pena non si discosta in modo rilevante dalla misura media edittale

  • art. 533 c.p.p.

    la condanna può essere pronunciata solo se la colpevolezza emerge al di là di ogni ragionevole dubbio

  • art. 61 n. 7 c.p.

    l'aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità può ritenersi integrata quando l'entità oggettiva del danno è di per sé significativa, senza necessità di fare ricorso alle condizioni economiche della persona offesa

  • art. 23, comma 8, D.L. n. 137 del 2020

    il ricorso è stato trattato con il rito cartolare previsto dalla normativa emergenziale

  • legge 18 dicembre 2020, n. 176

    conversione del D.L. n. 137 del 2020 richiamata per il rito di trattazione

Massime di principio

  • La prova indiziaria è correttamente utilizzata solo se ogni indizio è prima valutato per la sua autonoma capacità dimostrativa e poi inserito in un quadro unitario che elimini le alternative ragionevoli, senza ricorrere a letture atomistiche o a semplici sommatorie.
  • Nel giudizio di legittimità non è consentito rivalutare la gravità o la precisione dei singoli indizi, ma solo verificare che la motivazione del giudice di merito sia logica, completa e rispettosa dei criteri legali di valutazione della prova.
  • Le spiegazioni alternative proposte dalla difesa non impongono l'assoluzione se risultano meramente congetturali o prive di concreto riscontro nelle acquisizioni processuali.
  • L'aggravante del concorso di più persone può sussistere anche se la vittima non è presente sul luogo del fatto e se la pluralità dei correi emerge da elementi probatori oggettivi, come immagini di videosorveglianza o riscontri convergenti.
  • Per il danno patrimoniale di rilevante gravità, il riferimento alle condizioni economiche della persona offesa è sussidiario e opera solo quando il danno, in sé considerato, non sia già oggettivamente significativo.
  • La motivazione sulla pena base non richiede un'analitica esposizione di tutti i criteri dell'art. 133 c.p. quando la pena inflitta si colloca vicino al minimo edittale e la decisione rende comunque percepibile il percorso valutativo seguito dal giudice.

Come è indicizzato

MaterieFurtoSpaccioImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioStupefacentiProcesso penale
IstitutiNesso di causalitàOnere della prova

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