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Cassazione Penale, Ordinanza n. 09904/2026 del 16/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi applicato le conseguenze di cui all'art. 616 c.p.p., condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. La decisione non entra nel merito della responsabilità, ma conferma la tenuta della motivazione della sentenza impugnata sul punto della pena e della recidiva.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è stato proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la decisione di merito. Dall'ordinanza emerge che l'impugnazione mirava in sostanza a contestare il trattamento sanzionatorio: in particolare la mancata esclusione della recidiva e l'eccessività della pena irrogata. La Corte di cassazione ha rilevato che tali censure investivano valutazioni di merito sulla dosimetria della pena, già sorrette da motivazione ritenuta sufficiente e non illogica, con adeguato esame delle deduzioni difensive, e quindi non sindacabili in sede di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso seguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, salvo i casi esclusi dalla legge, della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono censurabili le doglianze che si risolvono in una mera richiesta di rivalutazione del giudizio di merito sulla determinazione della pena, se la motivazione della sentenza impugnata è sufficiente e non illogica.
  • La valutazione circa la mancata esclusione della recidiva e la congruità della pena rientra nel prudente apprezzamento del giudice di merito ed è insindacabile in cassazione quando il giudice di merito abbia esaminato le deduzioni difensive in modo adeguato.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta l'applicazione delle conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., con condanna alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiRecidiva

Testo integrale

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