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Cassazione Penale, Ordinanza n. 12116/2026 del 31/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ricorreva per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che aveva confermato la condanna per truffa. Con il primo e il secondo motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto e alla sussistenza dell'elemento soggettivo, sostenendo in sostanza una diversa lettura delle risultanze probatorie e contestando l'attendibilità della persona offesa e la ricostruzione delle modalità con cui le somme sarebbero state ottenute e non restituite. Con il terzo motivo censurava la determinazione del trattamento sanzionatorio e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, lamentando difetto di motivazione. Nella memoria depositata si tentava inoltre di introdurre motivi nuovi, ma la Corte rilevava che tali doglianze non potevano sanare l'inammissibilità dei motivi originari.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Ha ritenuto che i primi due motivi fossero generiche censure di merito, volte a ottenere una diversa valutazione delle prove, estranea al sindacato di legittimità, e che la motivazione della sentenza di merito fosse congrua, logica e specifica. Ha ritenuto inoltre manifestamente infondato il terzo motivo, poiché la determinazione della pena e il diniego delle attenuanti generiche rientrano nella discrezionalità del giudice di merito, sindacabile solo in caso di arbitrio o illogicità manifesta, non ravvisati nel caso concreto. La memoria non ha mutato l'esito, poiché l'inammissibilità originaria si trasmette ai motivi nuovi.

Norme richiamate

  • art. 132 c.p.

    richiamato come parametro della discrezionalità nella determinazione della pena

  • art. 133 c.p.

    richiamato come parametro della discrezionalità nella determinazione della pena e nella valutazione degli elementi per il trattamento sanzionatorio

  • art. 640 c.p.

    norma incriminatrice della truffa oggetto di contestazione e di verifica in cassazione

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono ammissibili censure che mirano solo a ottenere una rivalutazione del compendio probatorio o una diversa lettura dei fatti già apprezzati in modo coerente dai giudici di merito.
  • La doglianza sulla qualificazione giuridica del fatto e sull'elemento soggettivo del reato deve indicare specifici travisamenti o manifeste illogicità della motivazione, non bastando una critica generica delle prove.
  • La determinazione della pena e il riconoscimento o diniego delle attenuanti generiche rientrano nella discrezionalità del giudice di merito e non sono sindacabili in cassazione se sorretti da motivazione congrua e non arbitraria.
  • Nel diniego delle attenuanti generiche il giudice non è tenuto a confutare uno per uno tutti gli elementi favorevoli prospettati dalla difesa, essendo sufficiente il richiamo agli elementi negativi ritenuti decisivi o all'assenza di elementi positivi.
  • L'inammissibilità dei motivi originari di ricorso per cassazione non può essere elusa mediante la proposizione di motivi nuovi, che restano inficiati dal vizio dei motivi introduttivi quando sussiste un vincolo di connessione tra essi.

Come è indicizzato

MaterieTruffaImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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