Cassazione Civile, Ordinanza n. 05593/2026 del 12/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (società)
La controversia
Due società hanno agito contro l'ente finanziatore deducendo che, nel corso di trattative avviate per definire bonariamente una controversia relativa a un debito da leasing, la controparte non aveva poi formalizzato la transazione. A seguito di ciò, una delle società era stata segnalata alla Centrale dei rischi della Banca d'Italia e l'altra aveva subito il diniego di un mutuo da parte di un diverso istituto di credito, che aveva indicato proprio quella segnalazione come ragione del rifiuto. In primo grado la domanda risarcitoria era stata rigettata, sia per carenza di legittimazione attiva di una delle società sia per mancanza di prova del danno. La Corte d'appello aveva confermato il rigetto ritenendo legittima la segnalazione per il solo fatto del mancato pagamento dei canoni di leasing, escludendo inoltre la legittimazione attiva della società non segnalata per assenza di un collegamento societario documentato. Con il ricorso per cassazione le società hanno censurato: 1) la violazione della disciplina sulla Centrale dei rischi, sostenendo che la segnalazione a sofferenza presuppone una situazione patrimoniale deficitaria o una grave e non transitoria difficoltà economica, non il mero inadempimento; 2) e 3) omessa pronuncia e motivazione apparente sulla legittimità della segnalazione, ritenuta in modo apodittico sulla sola esistenza del rapporto creditizio; 4) e 5) violazione di norme processuali e sostanziali in tema di legittimazione e responsabilità aquiliana, deducendo che la società non segnalata aveva agito per il danno autonomamente patito a causa del diniego del mutuo, causalmente collegato alla segnalazione della società collegata, anche se il debito era stato poi estinto.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto fondati i primi tre motivi perché la Corte territoriale aveva affermato la legittimità della segnalazione senza verificare se la società versasse in una situazione di insolvenza o di grave e non transitoria difficoltà economica, come richiesto dalla disciplina della Centrale dei rischi e dalla giurisprudenza consolidata richiamata. Ha inoltre accolto gli ultimi due motivi perché la Corte d'appello non aveva considerato la documentazione relativa al diniego del mutuo per effetto della segnalazione e la posizione di collegamento tra le società, elemento che imponeva di esaminare il nesso causale tra la condotta della convenuta e il danno dedotto dalla società non segnalata. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
artt. 53, 67, 108, 170, d.lgs. n. 385/1993
Richiamati come base normativa della disciplina della Centrale dei rischi e dei presupposti della segnalazione a sofferenza.
delibera CICR 29.3.1994
Indicata come atto istitutivo della Centrale dei rischi e fonte della disciplina applicabile.
circolare della Banca d'Italia n. 139 dell'11.2.1991
Richiamata quale fonte delle Istruzioni sul funzionamento della Centrale dei rischi e sulla nozione di sofferenza.
Evocato nei gradi di merito come possibile fondamento di responsabilità precontrattuale per la mancata formalizzazione della transazione.
Richiamato nei motivi di ricorso in tema di legittimazione processuale.
Richiamato quale norma sulla responsabilità aquiliana e sul risarcimento del danno ingiusto.
Richiamato per denunciare omessa pronuncia/mancato esame di domande e questioni devolute.
art. 111 Cost.
Richiamato per censurare la motivazione apparente della sentenza impugnata.
Richiamato come parametro dei vizi denunciati in cassazione.
Richiamato dalla Corte d'appello per escludere un collegamento societario idoneo a fondare il danno lamentato dalla società non segnalata.
Massime di principio
- Ai fini della legittimità della segnalazione alla Centrale dei rischi, la "sofferenza" non coincide con il mero inadempimento del debitore, ma richiede una valutazione della sua situazione patrimoniale come deficitaria o gravemente e non transitoriamente compromessa, anche se l'insolvenza non sia stata accertata giudizialmente.
- Il giudice di merito non può fondare la legittimità della segnalazione su un criterio automatico derivante dal solo rapporto creditizio; deve verificare in concreto i presupposti richiesti dalla disciplina di settore e dar conto della relativa valutazione.
- Quando viene dedotto un danno da segnalazione illegittima, la censura sulla causalità impone di esaminare la prova del concreto pregiudizio lamentato, anche se sofferto da un soggetto diverso da quello segnalato, ove sia allegato e documentato un collegamento fattuale tra segnalazione e diniego di credito.
- La mancata considerazione di documenti decisivi che attestino il rifiuto di finanziamento per effetto della segnalazione integra vizio della decisione per omesso esame del fatto rilevante o motivazione solo apparente, se tale circostanza è idonea a dimostrare il nesso causale tra condotta e danno.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 12 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 05560/2026 del 12/03/2026
- ordinanza_civile · 12 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 05564/2026 del 12/03/2026
- ordinanza_civile · 12 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 05572/2026 del 12/03/2026
- ordinanza_civile · 12 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 05578/2026 del 12/03/2026
- ordinanza_civile · 12 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 05582/2026 del 12/03/2026
- ordinanza_civile · 12 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 05585/2026 del 12/03/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →