Cassazione Penale, Sentenza n. 47687/2024 del 31/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva respinto l'opposizione avverso la revoca della riabilitazione concessa nel 2018. Si deduceva la violazione degli artt. 77 e 180 c.p.: il Tribunale avrebbe ritenuto che la pena di riferimento potesse essere quella risultante dal cumulo giuridico ex art. 81 c.p., mentre il ricorrente sosteneva che ai fini della revoca della riabilitazione va considerato il singolo delitto e la pena ad esso inerente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio. Ha chiarito che, ai fini della revoca della riabilitazione ex art. 180 c.p., si deve valutare la commissione di "un delitto" non colposo punito con reclusione in concreto non inferiore a due anni prendendo in considerazione la pena relativa al singolo reato; il cumulo giuridico ex art. 81 c.p. non rileva per elevare la pena di riferimento. Inoltre, in tema di effetti della condanna (pene accessorie e altri effetti), l'art. 77 c.p. impone di fare riferimento alle pene che si riferiscono ai singoli reati, eventualmente tenendo conto della riduzione per riti speciali (es. rito abbreviato). Di conseguenza il provvedimento del Tribunale non ha applicato correttamente tali regole ed è stato annullato con rinvio.
Norme richiamate
Per determinare le pene accessorie e ogni altro effetto penale della condanna, si ha riguardo ai singoli reati per i quali è stata pronunciata la condanna, e alle pene principali che, se non vi fosse il concorso di reati, si dovrebbero infliggere per ciascun reato
L'art. 77 va applicato per determinare gli effetti penali della nuova condanna prendendo in considerazione le pene relative ai singoli reati (con eventuale riduzione per riti speciali), e non il complessivo incrementato dal cumulo giuridico ex art. 81.
La revoca della riabilitazione è collegata alla commissione di "un delitto" non colposo punito con reclusione in concreto non inferiore a due anni; pertanto per valutare la sussistenza del presupposto di revoca occorre guardare alla pena relativa al singolo delitto, non al cumulo delle pene.
Il cumulo giuridico disciplinato dall'art. 81 (che produce il cumulo delle pene) non deve essere assunto come parametro per elevare la pena di riferimento ai fini della revoca della riabilitazione o per determinare gli effetti penali disciplinati dall'art. 77.
Massime di principio
- Per la revoca della riabilitazione ex art. 180 c.p. si deve valutare se la nuova condanna riguarda un singolo delitto non colposo punito in concreto con reclusione almeno biennale: non è rilevante la pena risultante dal cumulo giuridico ex art. 81.
- Ai fini degli effetti della condanna (pene accessorie e altri effetti), l'art. 77 impone di fare riferimento alle pene che si applicherebbero a ciascun singolo reato considerato separatamente; eventuali riduzioni per riti speciali (es. rito abbreviato) devono essere considerate.
- Se il giudice motivi la revoca della riabilitazione facendo leva sul cumulo di pene, la decisione è suscettibile di impugnazione: la giurisprudenza di legittimità tende ad annullare e rinviare per nuovo esame.
- Nei casi di più reati unificati da continuazione o concorso, occorre individuare la pena di riferimento per ciascun reato (tenendo conto delle riduzioni eventualmente applicate) e non utilizzare automaticamente la pena complessiva risultante dal cumulo giuridico.
- Nel procedimento esecutivo, il giudice deve esplicitare quale pena e quale reato singolo ha ritenuto decisivi ai fini della revoca, motivando il mancato riferimento al singolo reato se invece adduce il cumulo.
Testo integrale
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