Cassazione Penale, Ordinanza n. 04054/2025 del 30/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza del 4 giugno 2024 del Tribunale di Imperia, ma il ricorso per cassazione è stato presentato personalmente da lui e non sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. Sul ricorso compare una firma apposta dall'avvocato a titolo di autentica, ma la Corte ha rilevato che tale autentica non è sufficiente ad attribuire all'avvocato la paternità dell'atto né a sanare il difetto di sottoscrizione richiesta dall'art. 613 c.p.p. Il motivo decisivo esaminato dalla Corte è quindi un vizio formale del ricorso, che ne determina l'inammissibilità.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto personalmente dall'imputato, in violazione dell'art. 613 c.p.p., che richiede la sottoscrizione da parte di un difensore iscritto nell'albo speciale della Cassazione. Ha richiamato il precedente delle Sezioni Unite Aiello per ribadire che il ricorso per cassazione non può essere proposto personalmente dalla parte. Conseguentemente ha applicato l'art. 591, comma 1, lett. a), c.p.p. e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione
Il ricorso, le memorie e i motivi nuovi per cassazione devono essere firmati da un difensore abilitato davanti alla Corte di cassazione; la proposizione personale dell'atto determina inammissibilità.
art. 591, comma 1, lett. a), c.p.p.
L'inammissibilità derivante dalla mancanza dei requisiti formali del ricorso è riconducibile a questa ipotesi.
Consente la declaratoria di inammissibilità senza formalità in presenza della ragione rilevata.
Alla declaratoria di inammissibilità conseguono le statuizioni sulle spese processuali e sulla somma in favore della Cassa delle Ammende.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione, quale rimedio a elevata complessità tecnica, non può essere validamente proposto personalmente dalla parte, ma deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.
- L'autentica della firma apposta da un avvocato in calce a un ricorso non equivale, di per sé, a una sottoscrizione difensiva idonea a far ritenere l'atto proveniente dal difensore cassazionista.
- La mancanza della sottoscrizione da parte di un difensore abilitato integra una causa di inammissibilità del ricorso per cassazione rilevabile senza formalità.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso seguono le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., inclusa la condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle Ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
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