Cassazione Civile, Ordinanza n. 04045/2026 del 23/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal ricalcolo, operato dalla società, delle ferie spettanti ai piloti di elicottero addetti a servizi HEMS e offshore. La datrice di lavoro aveva fatto rientrare le ferie nel computo dei 183 giorni annui di attività/riposo previsti dalla contrattazione collettiva di settore, trattandole come assorbite nei giorni di riposo compensativo. I lavoratori avevano chiesto di accertare l’illegittimità di tale ricalcolo. In appello la domanda era stata respinta. In cassazione il primo ricorrente ha dedotto violazione degli artt. 44, 45 e 48 del CCNL Piloti di Elicottero del 19.7.2001, sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente ritenuto assorbite le ferie nei riposi compensativi, confondendo istituti diversi e rilevando anche che in passato l’azienda li aveva applicati in modo differente. Ha inoltre denunciato la violazione dell’art. 36 Cost., dell’art. 7 direttiva 2003/88/CE, dell’art. 2109 c.c. e dell’art. 4 d.lgs. 185/2005, sostenendo che, anche a voler seguire l’interpretazione della Corte d’appello, sarebbe stata comunque violata la disciplina nazionale ed europea sul diritto irrinunciabile alle ferie. Gli altri ricorrenti hanno proposto censure analoghe, aggiungendo vizi processuali per asserita omessa pronuncia e falsa applicazione del principio di non contestazione, nonché la violazione dell’art. 92 c.p.c. sulle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto l’eccezione preliminare di improcedibilità per mancato deposito del CCNL, ritenendo il testo del contratto collettivo comunque depositato e localizzato nel ricorso; ha invece dichiarato inammissibile la contestazione della società relativa agli altri documenti per genericità. Nel merito ha ritenuto fondati il primo motivo del ricorso di Consumi e il secondo e il terzo motivo del ricorso degli altri lavoratori, assorbendo gli ulteriori motivi. La Corte ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’Appello di Milano in diversa composizione, affinché riesamini la fattispecie applicando il principio secondo cui ferie e riposi non possono essere sovrapposti e le ferie annuali sono un diritto irrinunciabile distinto dai riposi compensativi. Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
L’eccezione di improcedibilità per omesso deposito dei documenti è stata respinta perché il CCNL rilevante risultava comunque depositato e localizzato nel ricorso; per gli altri documenti l’eccezione è stata considerata inammissibile se formulata in modo generico.
Il Collegio ha deciso in camera di consiglio con deposito dell’ordinanza nei termini di legge.
art. 44 CCNL Piloti di Elicottero del 19.7.2001
È stato invocato per l’interpretazione del sistema di servizio e riposo; non consente di assorbire le ferie nei riposi compensativi.
art. 45 CCNL Piloti di Elicottero del 19.7.2001
La disciplina dei turni di servizio e riposo non può essere letta nel senso di comprimere il distinto diritto alle ferie annuali.
art. 48 CCNL Piloti di Elicottero del 19.7.2001
Riconosce il diritto a un periodo di ferie annuali di durata determinata, senza elementi che autorizzino la sovrapposizione con i riposi.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È stato il parametro di deduzione della violazione di legge nei vari motivi di ricorso.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
È stato invocato per l’omessa pronuncia e per i vizi motivazionali/procedurali dedotti dai ricorrenti.
Richiamato in relazione alla dedotta violazione del contraddittorio.
Richiamato in relazione alla dedotta falsa applicazione del principio di non contestazione.
Invocato contro la condanna alle spese; il motivo è rimasto assorbito dall’accoglimento delle censure principali.
art. 36, comma 3, Cost.
Le ferie annuali sono irrinunciabili e devono restare distinte dai riposi giornalieri/settimanali o compensativi.
art. 7 direttiva 2003/88/CE
La normativa eurounitaria tutela il diritto alle ferie annuali retribuite e ne impedisce la compressione mediante sovrapposizione con altri riposi.
Conferma la distinzione tra ferie e altri periodi di riposo e la loro natura irrinunciabile nei limiti di legge.
Nel settore del trasporto aereo civile riconosce il diritto alle ferie annuali retribuite di almeno quattro settimane, distinte dai riposi.
Disciplina i riposi "fermo restando" quanto previsto in materia di ferie, confermando la separazione tra i due istituti.
Richiamato dai ricorrenti in tema di interpretazione del contratto collettivo.
Richiamato dai ricorrenti in tema di interpretazione sistematica del contratto collettivo.
Massime di principio
- Le ferie annuali retribuite costituiscono un diritto irrinunciabile e autonomo rispetto ai riposi giornalieri, settimanali o compensativi: una disciplina collettiva non può presumere la loro sovrapposizione se ciò comporta la riduzione del periodo di ferie.
- Nell’interpretazione del contratto collettivo occorre coordinare le clausole con la normativa imperativa nazionale ed eurounitaria di settore; la contrattazione collettiva non può derogare in peius a prescrizioni minime inderogabili poste a tutela delle ferie.
- Nel settore dell’orario di lavoro del personale aereo civile, la normativa speciale distingue espressamente ferie e riposi, sicché una lettura delle clausole contrattuali che li confonda è erronea.
- Le censure processuali o sulle spese restano assorbite quando l’accoglimento dei motivi di merito comporta la cassazione della decisione impugnata e il rinvio per nuovo esame.
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