Cassazione Penale, Ordinanza n. 05875/2025 del 13/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per un reato in materia di stupefacenti, lamentando un vizio di motivazione. In particolare, ha contestato la valutazione dei giudici di merito sulla destinazione a spaccio della sostanza stupefacente rinvenuta nella sua disponibilità, sostenendo che non vi fossero elementi sufficienti per escludere l'uso esclusivamente personale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché il motivo dedotto è stato ritenuto manifestamente infondato. La Corte ha valorizzato la motivazione della sentenza impugnata, ritenuta immune da vizi logici o giuridici, che aveva desunto la finalità di spaccio dal dato ponderale della sostanza, idoneo alla preparazione di oltre 300 dosi medie singole, e dal rinvenimento di materiale per il confezionamento, elementi incompatibili con il solo uso personale. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non essendo ravvisabile l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che risulti la mancanza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata per il principio secondo cui la condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende presuppone che non vi siano elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando il motivo si risolve in una censura manifestamente infondata della motivazione, se la sentenza impugnata ha fornito una spiegazione logica e giuridicamente corretta degli elementi di fatto valorizzati.
- In tema di stupefacenti, la destinazione a spaccio può essere desunta dal dato ponderale della sostanza e dalla presenza di materiale idoneo al confezionamento, elementi che possono escludere con ragionevole certezza l'uso personale.
- La mera prospettazione alternativa del fatto non è sufficiente a scardinare una motivazione di merito sorretta da argomentazioni non illogiche e non contraddittorie.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che emerga l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Come è indicizzato
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