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Ordinanza

Ordinanza n. 3034/2026 - Napoli, Sezione 4

per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della disposizione dirigenziale n. I1056-130 del 13.12.2022, trasmessa a mezzo nota prot. n. 904450 del 14/12/2022, avente ad oggetto il rigetto della istanza di condono edilizio n. 2924/4/86 (barcode 122415) e l’ordinanza di demolizione delle opere e di ripristino dello stato dei luoghi; - di tutti gli atti presupposti, conseguenti e connessi per quanto lesivi degli interessi della ricorrente; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati l’1\06\2024: dei medesimi atti di diniego di condono dianzi indicati e gravati con il ricorso introduttivo ed alla luce ed avverso gli atti e documenti depositati in data 18 aprile 2024 dal Comune di Napoli, a seguito dell’ordinanza istruttoria n. 6864/2023, precisamente la nota del Servizio antiabusivismo prot. 348917 del 16.4.2024 e relativi allegati.

Giustizia amministrativa202300156

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IVOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di condono edilizio e conseguente ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La società ricorrente ha impugnato il diniego dell’istanza di condono edilizio presentata ai sensi della l. 47/1985 e la conseguente ordinanza di demolizione, deducendo, tra l’altro, che i manufatti attualmente presenti corrisponderebbero a quelli oggetto dell’istanza di condono e che gli interventi edilizi sarebbero i medesimi già esaminati in precedenti pronunce giurisdizionali. Il Comune ha depositato ulteriore documentazione in esecuzione di una precedente ordinanza istruttoria. La controinteressata è intervenuta ad opponendum. Considerata la risalenza della documentazione, la notevole mole degli atti e la contrapposizione delle ricostruzioni delle parti, il Collegio aveva disposto una verificazione tecnica, affidandola al Direttore dell’Ufficio del Genio Civile di Napoli. È emerso, tuttavia, che l’ordinanza di nomina non era stata ricevuta dal verificatore poiché l’ufficio non risultava munito di un’adeguata PEC iscritta nei registri digitali ufficiali.

La decisione

Il TAR non ha deciso il merito del ricorso né i motivi aggiunti e ha riservato ogni decisione in rito, nel merito e sulle spese. Ha revocato l’incarico conferito al precedente verificatore, poiché la nomina non gli era stata comunicata validamente, e ha nominato quale nuovo verificatore il Responsabile della U.O.S. Edilizia privata, pianificazione, abusivismo e materie delegate della Regione Campania, con facoltà di delega a un funzionario competente. Il nuovo verificatore dovrà svolgere, nel contraddittorio delle parti, gli accertamenti già individuati: verificare la corrispondenza tra lo stato attuale dei luoghi e i manufatti descritti nell’istanza di condono e nei relativi allegati; accertare l’eventuale realizzazione di opere ulteriori o di manufatti con diversa consistenza planovolumetrica; stabilire se gli interventi già esaminati dalle precedenti sentenze siano gli stessi oggetto del diniego di condono e dell’ordinanza di demolizione. La relazione, corredata degli elaborati tecnici, grafici, fotografici e aerofotogrammetrici necessari, dovrà essere depositata entro novanta giorni dalla comunicazione o notificazione dell’ordinanza. È stato disposto un acconto di 1.000 euro sugli oneri della verificazione, posto provvisoriamente a carico della società ricorrente. La causa è stata rinviata all’udienza pubblica del 19 novembre 2026.

Norme richiamate

  • art. 66 c.p.a.

    ai sensi dell’art 66 cod. proc. amm.

    Consente al giudice amministrativo di disporre una verificazione tecnica, individuando il soggetto incaricato, i quesiti, le modalità di espletamento e l’anticipazione degli oneri.

  • art. 66, comma 2, c.p.a.

    ex art. 66, co. 2, cod. proc. amm.

    Costituisce il fondamento della corresponsione al verificatore di un acconto sugli oneri della verificazione, posto provvisoriamente a carico della parte ricorrente.

  • l. 47/1985

    istanza di condono edilizio ex L. n. 47/1985

    È la disciplina richiamata quale base normativa dell’istanza di condono edilizio oggetto del diniego impugnato.

Massime di principio

  • Quando la comunicazione dell’ordinanza di verificazione non può validamente raggiungere il verificatore individuato, il giudice può revocare l’incarico e nominare un nuovo verificatore, mantenendo fermi i quesiti istruttori già formulati.
  • La verificazione tecnica è ammissibile quando la risalenza della vicenda, la complessità della documentazione e la contrapposizione delle ricostruzioni delle parti rendono necessario un accertamento obiettivo sullo stato dei luoghi e sulla corrispondenza tra i manufatti attuali e quelli descritti nell’istanza di condono.
  • Nelle controversie edilizie sul diniego di condono e sulla demolizione, la verificazione può essere diretta ad accertare sia la corrispondenza materiale tra opere attuali e opere oggetto della domanda di sanatoria, sia l’eventuale realizzazione successiva di manufatti ulteriori o di diversa consistenza planovolumetrica.
  • La verificazione deve svolgersi nel contraddittorio delle parti, previo avviso, e la relazione deve essere depositata entro il termine assegnato dal giudice con gli elaborati tecnici necessari a rendere verificabili gli accertamenti.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioAbusi edilizi e sanzioniIstruttoria processuale
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiOnere della prova e principio dispositivo

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