Cassazione Penale, Sentenza n. 2353/2025 del 20/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché, prima dell'udienza, la persona offesa ha rimesso la querela (verbale del 02/08/2024), determinando l'estinzione del reato per remissione di querela. Per effetto di ciò non è stato esaminato il merito delle questioni di difesa. L'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali. Decisione pronunciata il 16/10/2024, V Sezione Corte di Cassazione.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso contro la sentenza del 05/12/2023 del Tribunale di Ferrara che aveva confermato la condanna per diffamazione. Il ricorrente, tramite difensore, deduceva: (1) violazione dell'art. 595 c.p. sostenendo che i giornalisti erano già a conoscenza del presunto coinvolgimento del danneggiato nel mondo della droga e quindi mancava la concreta idoneità offensiva della dichiarazione; (2) violazione degli artt. 51 e 595 c.p. e carenza della motivazione, chiedendo il riconoscimento della scriminante del diritto di critica (anche per chi fornisce informazioni al giornalista), vista la presunta verità dei fatti e la pertinenza/continenza dell'affermazione; (3) vizio di motivazione sulla condanna al risarcimento perché l'imputato non poteva rendersi conto di essere registrato, dato che microfono e telecamera erano occultati.
Norme richiamate
art. 595 cod. pen. (diffamazione)
La norma è stata richiamata come capo d'imputazione: la condotta rilevante è la frase attribuita all'imputato ritenuta idonea a ledere la reputazione. La questione di merito (idoneità offensiva, verità, pertinenza) non è stata più esaminata per estinzione del reato.
art. 51 cod. pen. (scriminanti / diritto di difesa)
Invocata dal ricorrente come base per la scriminante del diritto di critica estesa anche a chi fornisce informazioni al giornalista; la Corte non ha deciso sul punto perché il reato è poi estinto.
art. 340, ultimo comma, cod. proc. pen. (spese del procedimento)
Applicata per disporre che le spese processuali siano poste a carico del querelato, ossia dell'imputato, nonostante l'annullamento per estinzione del reato.
Massime di principio
- La remissione della querela da parte della persona offesa estingue il reato perseguibile a querela e, se tempestivamente documentata, conduce all'annullamento senza rinvio delle sentenze penali relative; il giudizio sul merito viene così evitato.
- La remissione deve risultare da atto idoneo (verbale, deposito), e l'accettazione formale da parte del difensore può essere decisiva per ottenere l'estinzione del procedimento.
- Se il reato è estinto per remissione, le censure sul merito (verità della notizia, diritto di critica, idoneità offensiva, registrazione occulta) non vengono esaminate dalla Corte penale che ha deciso l'estinzione; tali questioni potrebbero restare rilevanti in sede civile.
- Il diritto di critica può costituire scriminante ma richiede pertinenza, continenza e fondamento fattuale; non è automaticamente applicabile a chi fornisce informazioni al giornalista se le affermazioni ledono ingiustamente la reputazione.
- La registrazione occulta e la percezione di essere ripresi sono fattori che possono concorrere alla valutazione della responsabilità, ma non garantiscono di per sé l'impunibilità: la valutazione dipende dal contesto e dalla offensività della dichiarazione.
- Le spese processuali possono essere imputate al querelato anche quando la vicenda si conclude con estinzione del reato per remissione della querela, in base alla normativa processuale richiamata.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 20 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 2211/2025 del 20/01/2025
- Sentenza penale · 20 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 2212/2025 del 20/01/2025
- Sentenza penale · 20 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 2213/2025 del 20/01/2025
- Sentenza penale · 20 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 2214/2025 del 20/01/2025
- Sentenza penale · 20 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 2216/2025 del 20/01/2025
- Sentenza penale · 20 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 2219/2025 del 20/01/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →