Cassazione Penale, Sentenza n. 10424/2024 del 12/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'Appello di Brescia del 26/04/2023 che lo aveva assolto per l'accesso del 14/03/2018 ma lo aveva condannato per accessi abusivi al sistema informatico ADER in data 9/07/2018 e 2/05/2019; il ricorso in Cassazione deduceva: 1) vizio di motivazione e travisamento della prova relativamente alla responsabilità per i due accessi confermati in primo grado, lamentando incoerenza rispetto all'assoluzione per il 14/03/2018, la mancanza di prova dei contatti con il terzo Mauro Rigamonti e un'asserita illegittima inversione dell'onere della prova; 2) violazione di legge e vizio di motivazione rispetto all'applicazione della circostanza aggravante prevista dall'art.615-ter, comma 3, cod. pen. (accesso ad un sistema di interesse pubblico commesso da pubblico ufficiale), con richiamo al divieto di reformatio in peius (art.597 c.p.p. citato) e censura per una presunta applicazione in sede di appello di un'aggravante implicitamente esclusa in primo grado.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Quanto al primo motivo, la Corte ha rilevato che non è possibile rimettere in discussione in sede di legittimità la valutazione di merito delle prove operata dal giudice di merito e ha confermato la correttezza della motivazione della Corte territoriale, che ha distinto le situazioni: l'accesso del 14/03/2018 era giustificabile per ragioni d'ufficio alla luce di precedenti comunicazioni relative alla pratica di rateizzazione, mentre per gli accessi del 9/07/2018 e 2/05/2019 non risultavano ragioni d'ufficio che giustificassero le interrogazioni del sistema. Sulla presunta inversione dell'onere della prova la Corte ha spiegato che le risultanze probatorie, logicamente interpretate, legittimano l'affermazione della responsabilità penale in assenza di elementi contrari. Quanto al secondo motivo, la Corte ha ritenuto che l'aggravante dell'art.615-ter comma 3 fosse espressamente contestata nell'imputazione e che dalla determinazione della pena in primo grado (partendo dal reato più grave di corruzione e computando gli aumenti) non si possa dedurre un'esclusione implicita dell'aggravante; inoltre la circostanza aggravante non era oggetto di specifico motivo di appello, perciò non poteva essere riconsiderata in Cassazione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al rimborso delle spese di costituzione e difesa della parte civile.
Norme richiamate
Riguarda l'accesso abusivo a sistemi informatici; il comma terzo prevede una circostanza aggravante se l'accesso è commesso da pubblico ufficiale con abuso di potere su un sistema informatico di interesse pubblico. La Corte ha ritenuto che l'aggravante fosse espressamente contestata nell'imputazione e applicabile ai fatti per i quali è stata confermata la condanna
Norma sul reato di corruzione; citata nel quadro generale delle imputazioni e della determinazione della pena, in quanto il giudice di primo grado aveva calcolato la pena complessiva partendo dal reato di corruzione, più grave dell'aggravante relativa all'art.615-ter
Regole di cumulo e concorso di reati, richiamato nella determinazione della pena complessiva; la Corte ha osservato che il primo giudice ha parametrato la pena complessiva partendo dal reato più grave e applicando aumenti ai singoli fatti, perciò non si può dedurre un'esclusione implicita dell'aggravante di cui all'art.615-ter
Norma procedurale richiamata in relazione al divieto di reformatio in peius; la Corte ha ritenuto superflua la censura perché la circostanza aggravante non era stata impugnata dalla difesa in appello e dunque non si è determinato un peggioramento a seguito dell'appello che fosse imponibile in violazione del divieto
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non riesamina i fatti né le valutazioni probatorie di merito se la motivazione della corte territoriale non è manifestamente illogica o contraddittoria; in pratica, contestazioni che mirano a una diversa valutazione delle prove sono inammissibili in sede di legittimità.
- Differenziazioni tra accessi abusivi apparentemente simili possono essere legittimamente fondate sulla contestualizzazione probatoria: una comunicazione o un procedimento amministrativo correlato possono giustificare un accesso per ragioni d'ufficio e determinare un ragionevole dubbio, mentre l'assenza di tali elementi può legittimare la convinzione di abuso.
- L'onere della prova resta in capo all'accusa, ma la prova può essere anche di natura logica e indiziaria; in mancanza di elementi contrari tali risultanze possono essere interpretate dal giudice come sufficienti per affermare la responsabilità.
- Un'aggravante contestata in imputazione può essere considerata valida anche se nella motivazione di primo grado non compare una spiegazione dettagliata se risulta comunque che è stata dedotta e che la determinazione della pena è stata effettuata partendo da un reato più grave; non sempre l'assenza di una espressa motivazione equivale a esclusione implicita dell'aggravante.
- Questioni o argomentazioni non proposte e non esaminate in sede di appello non possono essere sollevate per la prima volta in Cassazione; la funzione della Corte di legittimità è vincolata alla devoluzione operata dai motivi di appello.
- Il divieto di reformatio in peius opera con limiti precisi: non è violato se il peggioramento non deriva da una revisione imposta dall'appello della parte che ha promosso il gravame o se la specifica circostanza aggravante non è stata oggetto di impugnazione in appello.
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