Cassazione Penale, Sentenza n. 16580/2026 del 08/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso per cassazione proposto dal Pubblico Ministero denunciava violazione dell'art. 391-ter cod. pen., sostenendo che il Tribunale di Siracusa avesse errato nell'interpretare la fattispecie penalmente rilevante sovrapponendo il requisito dell'"immediata utilizzabilità" del cellulare a quello, più ampio, della sua "idoneità" ad effettuare comunicazioni. Il PM rilevava che un telefono completo e funzionante, pur privo di SIM, è idoneo a comunicare (es. tramite reti dati, eSIM o connessioni altrui) e che esigere la presenza della SIM eliderebbe la ratio della norma e ne renderebbe agevole l'elusione. La difesa eccepiva in primo luogo l'inammissibilità e l'aspecificità del ricorso e, nel merito, richiamava precedenti giurisprudenziali contrari.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso ammissibile e fondato. Ha affermato il principio di diritto secondo cui integra il delitto di cui all'art. 391-ter cod. pen. l'introduzione in istituto penitenziario di un telefono cellulare anche se privo della scheda SIM, quando il dispositivo sia per sé integro e idoneo ad effettuare comunicazioni. Ha precisato che l'accesso alla rete è un requisito ulteriore non necessario per la configurazione del reato e che l'introduzione separata di componenti può rientrare nel tentativo. Conseguentemente la sentenza impugnata è stata annullata con rinvio al Tribunale di Siracusa, il quale dovrà uniformarsi al predetto principio di diritto.
Norme richiamate
"apparecchio telefonico o altro dispositivo idoneo ad effettuare comunicazioni"
La Corte interpreta la locuzione nel senso che l'idoneità del dispositivo ad effettuare comunicazioni è il requisito rilevante per la configurazione del reato, anche in assenza della scheda SIM, posto che la connessione alla rete rappresenta requisito ulteriore non indispensabile.
Richiamata per descrivere il quadro normativo collegato: punisce chi procura o consente l'uso di apparecchi idonei a comunicare in carcere; la Corte utilizza la norma per chiarire che la disponibilità di un dispositivo idoneo integra la messa in pericolo protetta dalla legge.
art. 593, comma 2, cod. proc. pen.
Citato in relazione alla modifica normativa (per effetto della legge n.114/2024) che ha esteso le possibilità di ricorso per cassazione da parte del Pubblico Ministero contro alcune sentenze di proscioglimento/assoluzione.
art. 2, comma 1, lett. p), legge 9 agosto 2024, n. 114
Norma che ha modificato l'art. 593 c.p.p. permettendo al Pubblico Ministero di proporre ricorso per cassazione avverso sentenze di proscioglimento/eliminando precedenti limiti, principio cui la Corte dà applicazione.
art. 550, commi 1 e 2, cod. proc. pen.
Richiamato per indicare l'elenco dei reati rispetto ai quali il PM può impugnare sentenze di proscioglimento dopo la modifica legislativa; la Corte conferma l'ammissibilità del ricorso nel caso concreto.
Citato quale riferimento ai motivi deducibili in cassazione; la Corte ritiene che il PM abbia dedotto correttamente motivo di diritto ai sensi di tale disposizione.
Massime di principio
- Per l'art. 391-ter cod. pen. il criterio decisivo è l'"idoneità" del dispositivo ad effettuare comunicazioni, non la presenza contestuale della scheda SIM: un telefono integro e funzionante, anche privo di SIM, può integrare il reato se reso disponibile al detenuto.
- L'accesso concreto alla rete (immediata utilizzabilità) non è requisito necessario per la configurazione del reato: la possibilità di connessione tramite mezzi alternativi (Wi‑Fi, eSIM, rete altrui) rende irrilevante l'assenza della SIM ai fini dell'idoneità.
- L'introduzione frazionata di componenti (batteria, SIM, parti del telefono) può configurare il tentativo se gli atti, considerati nel loro complesso, sono idonei ad assemblare un dispositivo comunicante.
- Dopo la modifica legislativa (legge n.114/2024) il Pubblico Ministero può proporre ricorso per cassazione contro sentenze di proscioglimento/assoluzione per i reati indicati dall'art. 550 c.p.p.; le eccezioni di inammissibilità devono essere valutate alla luce di tale disciplina.
- In giudizi analoghi è essenziale distinguere chiaramente fra violazione di legge (questione di diritto) e contestazione della motivazione: il ricorso per cassazione del PM deve fondarsi su motivi di diritto espressi con sufficiente specificità.
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