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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16580/2026 del 08/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso per cassazione proposto dal Pubblico Ministero denunciava violazione dell'art. 391-ter cod. pen., sostenendo che il Tribunale di Siracusa avesse errato nell'interpretare la fattispecie penalmente rilevante sovrapponendo il requisito dell'"immediata utilizzabilità" del cellulare a quello, più ampio, della sua "idoneità" ad effettuare comunicazioni. Il PM rilevava che un telefono completo e funzionante, pur privo di SIM, è idoneo a comunicare (es. tramite reti dati, eSIM o connessioni altrui) e che esigere la presenza della SIM eliderebbe la ratio della norma e ne renderebbe agevole l'elusione. La difesa eccepiva in primo luogo l'inammissibilità e l'aspecificità del ricorso e, nel merito, richiamava precedenti giurisprudenziali contrari.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso ammissibile e fondato. Ha affermato il principio di diritto secondo cui integra il delitto di cui all'art. 391-ter cod. pen. l'introduzione in istituto penitenziario di un telefono cellulare anche se privo della scheda SIM, quando il dispositivo sia per sé integro e idoneo ad effettuare comunicazioni. Ha precisato che l'accesso alla rete è un requisito ulteriore non necessario per la configurazione del reato e che l'introduzione separata di componenti può rientrare nel tentativo. Conseguentemente la sentenza impugnata è stata annullata con rinvio al Tribunale di Siracusa, il quale dovrà uniformarsi al predetto principio di diritto.

Norme richiamate

  • art. 391-ter, cod. pen.

    "apparecchio telefonico o altro dispositivo idoneo ad effettuare comunicazioni"

    La Corte interpreta la locuzione nel senso che l'idoneità del dispositivo ad effettuare comunicazioni è il requisito rilevante per la configurazione del reato, anche in assenza della scheda SIM, posto che la connessione alla rete rappresenta requisito ulteriore non indispensabile.

  • art. 391-bis, cod. pen.

    Richiamata per descrivere il quadro normativo collegato: punisce chi procura o consente l'uso di apparecchi idonei a comunicare in carcere; la Corte utilizza la norma per chiarire che la disponibilità di un dispositivo idoneo integra la messa in pericolo protetta dalla legge.

  • art. 593, comma 2, cod. proc. pen.

    Citato in relazione alla modifica normativa (per effetto della legge n.114/2024) che ha esteso le possibilità di ricorso per cassazione da parte del Pubblico Ministero contro alcune sentenze di proscioglimento/assoluzione.

  • art. 2, comma 1, lett. p), legge 9 agosto 2024, n. 114

    Norma che ha modificato l'art. 593 c.p.p. permettendo al Pubblico Ministero di proporre ricorso per cassazione avverso sentenze di proscioglimento/eliminando precedenti limiti, principio cui la Corte dà applicazione.

  • art. 550, commi 1 e 2, cod. proc. pen.

    Richiamato per indicare l'elenco dei reati rispetto ai quali il PM può impugnare sentenze di proscioglimento dopo la modifica legislativa; la Corte conferma l'ammissibilità del ricorso nel caso concreto.

  • art. 606, cod. proc. pen.

    Citato quale riferimento ai motivi deducibili in cassazione; la Corte ritiene che il PM abbia dedotto correttamente motivo di diritto ai sensi di tale disposizione.

Massime di principio

  • Per l'art. 391-ter cod. pen. il criterio decisivo è l'"idoneità" del dispositivo ad effettuare comunicazioni, non la presenza contestuale della scheda SIM: un telefono integro e funzionante, anche privo di SIM, può integrare il reato se reso disponibile al detenuto.
  • L'accesso concreto alla rete (immediata utilizzabilità) non è requisito necessario per la configurazione del reato: la possibilità di connessione tramite mezzi alternativi (Wi‑Fi, eSIM, rete altrui) rende irrilevante l'assenza della SIM ai fini dell'idoneità.
  • L'introduzione frazionata di componenti (batteria, SIM, parti del telefono) può configurare il tentativo se gli atti, considerati nel loro complesso, sono idonei ad assemblare un dispositivo comunicante.
  • Dopo la modifica legislativa (legge n.114/2024) il Pubblico Ministero può proporre ricorso per cassazione contro sentenze di proscioglimento/assoluzione per i reati indicati dall'art. 550 c.p.p.; le eccezioni di inammissibilità devono essere valutate alla luce di tale disciplina.
  • In giudizi analoghi è essenziale distinguere chiaramente fra violazione di legge (questione di diritto) e contestazione della motivazione: il ricorso per cassazione del PM deve fondarsi su motivi di diritto espressi con sufficiente specificità.

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