Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24576/2025 del 03/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Patti ha impugnato l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che aveva riconosciuto la continuazione tra due sentenze (Corte d'Assise d'appello di Catania: 15/06/2021 condanna a 20 anni per omicidio; 12/07/2017 condanna a 5 anni per art. 416-bis giudicata con rito abbreviato) e aveva rideterminato la pena complessiva in 23 anni. Il ricorrente ha dedotto errata applicazione della legge penale e vizio di motivazione, sostenendo che il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto applicare la riduzione per il rito abbreviato (diminuzione processuale) alla pena relativa al reato satellite prima di determinare l'aumento per continuazione (ha richiamato artt. 81 c.p., 533 co. 2 e 442 c.p.p.).

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato. Ha stabilito che, in sede esecutiva, la determinazione della "violazione più grave" ai fini della continuazione deve tener conto della pena concretamente inflitta, cioè dopo l'applicazione della diminuzione per il rito abbreviato (art. 187 disp. att. cod. proc. pen.), e che il giudice dell'esecuzione doveva quindi dar conto, con specifica motivazione, dell'applicazione della diminuzione processuale nella determinazione dell'aumento per continuazione. Poiché dall'ordinanza impugnata non risulta che tale riduzione sia stata applicata o che l'aumento sia stato calcolato già al netto della diminuzione, la Corte ha annullato parzialmente l'ordinanza e ha rinviato al Tribunale di Terni per un nuovo esame e per motivare la determinazione dell'aumento di pena applicando la diminuzione per il rito abbreviato.

Norme richiamate

  • art. 187 disp. att. cod. proc. pen.

    per l'applicazione della disciplina del concorso formale e del reato continuato da parte del giudice dell'esecuzione si considera violazione più grave quella per la quale è stata inflitta la pena più grave, anche quando per alcuni reati si è proceduto con giudizio abbreviato

    In sede esecutiva va preso a riferimento il parametro della pena concretamente inflitta dopo l'applicazione della diminuzione per il rito abbreviato; la riduzione processuale incide "in limine" sulla determinazione della pena base per la continuazione

  • art. 81 cod. pen. (comma rilevante)

    Fornisce il criterio di computo e i limiti (es. il triplo) nella determinazione delle pene; va rispettato anche in sede esecutiva quando si determina la pena complessiva per continuazione

  • art. 78 cod. pen.

    Criterio moderatore da applicare nella determinazione della pena complessiva; l'applicazione della diminuzione per il rito abbreviato va considerata prima o comunque secondo l'ordine stabilito dalla giurisprudenza quando può influire sul calcolo

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Richiamato nel quadro dei limiti e criteri da rispettare in sede esecutiva per il riconoscimento della continuazione e del cumulo

  • art. 533 co. 2 e art. 442 cod. proc. pen.

    Norme citate dal ricorrente in relazione alla determinazione della pena e alla motivazione; utili al quadro processuale invocato per sostenere la necessità della riduzione per il rito

  • Principio giurisprudenziale delle Sezioni Unite (es. sent. n. 7029/2023, nonché precedenti Volpe, Ishaka, ecc.)

    La giurisprudenza di legittimità (Sezioni Unite) ha chiarito che l'operazione di ricalcolo in executivis deve basarsi sulla pena concretamente inflitta dopo la riduzione per giudizio abbreviato; la riduzione ha effetti sostanziali e va considerata nell'ordine delle operazioni per il calcolo della continuazione

Massime di principio

  • In sede esecutiva per la determinazione della continuazione si prende a riferimento la pena concretamente inflitta, cioè dopo l'applicazione della diminuzione per il rito abbreviato; il giudice deve motivare espressamente tale valutazione
  • Se la riduzione per rito abbreviato riguarda reati per i quali la determinazione della pena base è rilevante (es. ergastolo o applicazione del criterio moderatore), l'ordine delle operazioni (diminuzione vs. cumulazione/aumento) può cambiare il risultato finale e perciò va effettuato con attenzione
  • Per le pene temporanee, se l'ordine delle operazioni non incide sul risultato numerico finale, la mancata esplicita applicazione della diminuzione può comunque richiedere motivazione; l'omissione può comportare annullamento e rinvio
  • Il giudice dell'esecuzione deve sempre dare conto, con specifica motivazione, di come è stato calcolato l'aumento per continuazione (se la riduzione processuale è stata applicata ai singoli addendi o alla pena complessiva), per rendere trasparente l'operazione di ricalcolo
  • Se il provvedimento esecutivo omette l'applicazione della diminuzione per rito o non spiega se l'aumento è stato calcolato al netto, la parte può ottenere l'annullamento con rinvio per nuovo esame

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.