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Sentenza

Sentenza n. 3144/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202600817

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: Sentenza del TAR Lazio che aveva accolto l’azione avverso il silenzio-inadempimento, nominato un commissario ad acta e condannato il Ministero alle spese

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il richiedente aveva proposto, ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., un’azione contro il silenzio-inadempimento del Ministero dell’Istruzione e del Merito sull’istanza di riconoscimento di un titolo conseguito all’estero. Dopo la notifica del ricorso di primo grado, ma prima della camera di consiglio fissata per la decisione, il Ministero aveva adottato uno specifico decreto di diniego dell’istanza. Il provvedimento era stato ricevuto dal richiedente tramite il portale dedicato ed era stato da questi autonomamente impugnato dinanzi al TAR. Nonostante ciò, la sopravvenienza provvedimentale non era stata comunicata al giudice di primo grado né dal richiedente né dal Ministero, e il TAR aveva accolto l’azione sul silenzio. Il Ministero ha appellato deducendo l’errata ricostruzione dei fatti, sostenendo che il ricorso avrebbe dovuto essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, nonché contestando la condanna alle spese. L’appellato ha sostenuto che il provvedimento era stato adottato soltanto dopo la notifica del ricorso e che, pertanto, le spese del primo grado avrebbero dovuto gravare sul Ministero.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello. Poiché l’Amministrazione aveva provveduto sull’istanza, sebbene con un diniego, dopo la notifica del ricorso e prima della discussione della causa, l’azione avverso il silenzio non poteva più essere accolta, essendo venuto meno l’interesse alla decisione sul silenzio-inadempimento. Il ricorso di primo grado è stato quindi dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Quanto alle spese, il Collegio ha chiarito che l’improcedibilità può consentire una valutazione secondo il criterio della soccombenza virtuale, ma che il giudice può considerare anche il comportamento processuale delle parti. Nel caso concreto, il richiedente aveva omesso di informare il TAR dell’intervenuto decreto di diniego, pur essendone a conoscenza, mentre il Ministero non aveva portato la sopravvenienza all’attenzione del giudice. Tale concorrente responsabilità ha giustificato la compensazione delle spese del primo grado e dell’appello.

Norme richiamate

  • art. 31 c.p.a.

    L’azione avverso il silenzio non può concludersi con l’accertamento dell’inadempimento quando, prima della decisione, l’Amministrazione abbia adottato un provvedimento sull’istanza, anche se di diniego.

  • art. 117 c.p.a.

    Nel giudizio sul silenzio, l’adozione sopravvenuta di un provvedimento determina il venir meno dell’interesse alla decisione sull’inerzia e comporta la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.

Massime di principio

  • Nel giudizio avverso il silenzio-inadempimento, l’adozione da parte dell’Amministrazione di un provvedimento espresso sull’istanza, intervenuta dopo la notifica del ricorso ma prima della decisione, fa venir meno l’interesse alla pronuncia sull’inerzia e determina l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, anche quando il provvedimento sia di diniego.
  • Ai fini della decisione sul giudizio contro il silenzio, rileva l’adozione del provvedimento espresso prima della discussione o della decisione della causa; l’accoglimento dell’azione non è più possibile una volta cessata l’inerzia amministrativa.
  • In caso di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, la regolazione delle spese può essere effettuata non solo mediante il criterio della soccombenza virtuale, ma anche considerando il comportamento processuale delle parti e le ulteriori ragioni di equità emergenti dal giudizio.
  • La mancata comunicazione al giudice di una sopravvenienza provvedimentale rilevante, quando conosciuta dalla parte, può incidere sulla liquidazione delle spese e giustificarne la compensazione, anche se il provvedimento amministrativo è stato adottato dopo la proposizione del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizione e ripartoEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneSopravvenuta carenza di interesse

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