Cassazione Penale, Ordinanza n. 00865/2025 del 09/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Tre imputati hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Catania che li aveva riconosciuti responsabili di due estorsioni. I ricorsi contestavano, in larga parte, la correttezza della motivazione sul giudizio di responsabilità, sostenendo la non condivisibilità della ricostruzione fattuale e sollecitando una diversa lettura del compendio probatorio. Uno dei ricorrenti ha inoltre censurato la ritenuta sussistenza dell'aggravante del metodo mafioso ex art. 416-bis.1 c.p., un altro ha dedotto l'insussistenza dell'aggravante della commissione del fatto da parte di più persone riunite, e un terzo ha contestato il trattamento sanzionatorio, lamentando il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi. Ha ritenuto non consentite le doglianze che miravano a una rilettura del materiale istruttorio, perché già dedotte in appello e disattese dalla Corte territoriale. Ha giudicato manifestamente infondate le censure sull'aggravante del metodo mafioso, ritenendo adeguata la motivazione che valorizzava l'evocazione del Clan Santapaola e la destinazione delle somme al mantenimento dei detenuti, nonché la natura oggettiva dell'aggravante e la sua imputazione secondo l'art. 59 c.p. Ha ritenuto aspecifica e infondata la doglianza sulla pluralità di persone riunite, poiché la sentenza impugnata aveva affermato che gli imputati agirono più volte almeno in coppia. Ha infine ritenuto generica la censura sul trattamento sanzionatorio e sulle attenuanti generiche, osservando che la Corte di merito aveva motivato adeguatamente e che le attenuanti non erano state neppure richieste. I ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
L'aggravante del metodo mafioso è configurabile quando il fatto sia commesso avvalendosi dell'intimidazione derivante dall'associazione mafiosa o per agevolarne l'attività; la Corte ne sottolinea la natura oggettiva.
L'aggravante oggettiva viene imputata all'agente secondo i criteri di imputazione previsti dall'art. 59 c.p.
Le attenuanti generiche devono essere specificamente dedotte e motivate; nel caso concreto la censura è stata ritenuta generica e, peraltro, le attenuanti non risultavano neppure richieste.
Il computo del trattamento sanzionatorio è stato ritenuto correttamente effettuato anche in applicazione della disciplina sul concorso formale/reato continuato richiamata dalla Corte di merito.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare le doglianze sulla motivazione di merito in una richiesta di nuova valutazione del compendio istruttorio, quando il ricorso si limiti a riproporre censure già esaminate e disattese dal giudice di appello.
- È manifestamente infondata la censura sull'aggravante del metodo mafioso quando la motivazione di merito dia conto di elementi sintomatici concreti, quali l'esplicito richiamo a un clan mafioso e la destinazione del profitto a finalità riconducibili all'organizzazione.
- L'aggravante del metodo mafioso ha natura oggettiva e, pertanto, la sua imputazione all'autore del fatto segue i criteri dell'art. 59 c.p., senza necessità di una specifica previsione in termini di elemento soggettivo ulteriore.
- La doglianza sull'aggravante della commissione del fatto da parte di più persone riunite è inammissibile o infondata se la sentenza di merito abbia chiarito che gli imputati agirono congiuntamente almeno in alcune occasioni e il ricorso non si confronti in modo specifico con tale passaggio motivazionale.
- Le censure sul trattamento sanzionatorio e sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche devono essere specifiche e non meramente astratte; in difetto, e soprattutto se le attenuanti non erano state nemmeno richieste, il motivo è generico e non può trovare accoglimento.
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