Cassazione Penale, Ordinanza n. 16063/2025 del 28/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza con cui il G.U.P. del Tribunale di Milano, il 25 novembre 2024, ha applicato la pena concordata ex art. 444 c.p.p. in relazione a un delitto di riciclaggio, ritenuto reato più grave, e ad altri delitti contro il patrimonio e l'ordine pubblico unificati dal vincolo della continuazione. Il ricorso deduceva in modo generico il difetto di argomentazioni logiche a sostegno della decisione sulla responsabilità, sulla qualificazione giuridica dei fatti e sulla misura della sanzione applicata. La Corte rileva che tali censure non sono proponibili, poiché con il patteggiamento l'imputato e il pubblico ministero hanno già concordato qualificazione giuridica, circostanze e pena, e il giudice si limita a un controllo di legalità e congruità, senza dover sviluppare una motivazione sulla responsabilità oltre il perimetro dell'accordo.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto fuori dai casi previsti dalla legge. Ha ritenuto che l'imputato, avendo chiesto e ottenuto l'applicazione della pena su richiesta delle parti, non potesse rimettere in discussione profili oggettivi o soggettivi della fattispecie, né la qualificazione giuridica o la pena concordata, tutte questioni coperte dall'accordo processuale recepito dal giudice. Ha quindi disposto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
l'inammissibilità può essere dichiarata senza camera di consiglio quando la questione non presenta profili di palese eccentricità rispetto alla condotta contestata e l'esame è suscettibile di definizione immediata.
il patteggiamento è un meccanismo negoziale in cui imputato e pubblico ministero concordano qualificazione giuridica, circostanze e pena; il giudice controlla legalità e congruità, ma non rivaluta liberamente i profili fattuali già oggetto di accordo.
alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Corte cost., sent. n. 186 del 2000
la sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p. è applicabile in assenza di elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione avverso sentenza di patteggiamento, l'imputato non può contestare con ricorso profili oggettivi o soggettivi del fatto, la qualificazione giuridica o la misura della pena concordata, salvo che emerga una qualificazione manifestamente eccentrica rispetto alla condotta descritta in imputazione.
- L'applicazione della pena su richiesta delle parti presuppone un accordo tra imputato e pubblico ministero su qualificazione, circostanze, comparazione e sanzione; il giudice esercita un controllo di legalità e congruità, non una piena verifica della responsabilità secondo il canone dell'oltre ogni ragionevole dubbio.
- Quando il ricorso è inammissibile perché proposto fuori dai casi previsti dalla legge, la Corte può dichiararlo de plano se ricorrono i presupposti di immediata definibilità; alla declaratoria seguono spese e, in mancanza di elementi che escludano la colpa, la sanzione in favore della Cassa delle ammende.
- Nel patteggiamento la motivazione della decisione non deve necessariamente rappresentare espressamente i presupposti fattuali della responsabilità, poiché la ricostruzione del fatto è in larga misura affidata alla non contestazione delle risultanze investigative da parte dell'imputato.
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