Cassazione Penale, Ordinanza n. 26474/2026 del 15/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La condanna di merito per resistenza a pubblico ufficiale è quindi rimasta ferma, senza riesame del trattamento della recidiva.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano che lo aveva condannato per resistenza a pubblico ufficiale. L'unico motivo dedotto riguardava la mancata disapplicazione della recidiva: il ricorrente contestava, in sostanza, il trattamento di aumento di pena correlato ai suoi precedenti. La Corte di cassazione ha però ritenuto il motivo aspecifico, perché non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata, che richiamava nove precedenti penali e valorizzava condanne connotate da violenza eterodiretta.
Norme richiamate
"reato di cui all'art. 337 cod. pen."
La sentenza impugnata riguardava il delitto di resistenza a pubblico ufficiale.
La doglianza del ricorrente atteneva alla mancata disapplicazione della recidiva; la Corte non entra nel merito della sua applicazione perché il motivo è ritenuto aspecifico.
Massime di principio
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a contestare in modo generico la valutazione della recidiva senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata e con gli elementi specificamente valorizzati dal giudice di merito.
- La specificità del motivo di ricorso richiede una critica puntuale della ratio decidendi: non è sufficiente riproporre una diversa lettura del quadro valutativo senza misurarsi con i precedenti penali e con le ragioni addotte dal giudice dell'appello.
- Quando il motivo è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende secondo il regime applicabile al giudizio di legittimità.
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