Cassazione Civile, Ordinanza n. 20491/2023 del 17/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dalla stipulazione, da parte di un'università, di una serie di contratti di collaborazione come collaboratrice ed esperta linguistica di lingua madre, con rapporti subordinati di diritto privato a tempo determinato. In primo grado era stata riconosciuta, oltre a una condanna indennitaria per l'abusiva reiterazione dei contratti, anche la conversione del rapporto a tempo indeterminato. La Corte d'appello ha invece riformato la decisione solo su questo punto, negando la conversione per la particolare disciplina del rapporto dei collaboratori ed esperti linguistici, pur confermando l'illegittimità dei termini apposti e il risarcimento. Con il ricorso per cassazione la lavoratrice ha dedotto, con un unico motivo, violazione dell'art. 4, comma 2, d.l. 120/1995, conv. in L. 236/1995, e dell'art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale, sostenendo la natura privatistica del rapporto e quindi la sua convertibilità a tempo indeterminato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la decisione della Corte d'appello che aveva escluso la conversione del rapporto a tempo indeterminato pur in presenza di termini ritenuti illegittimi. La Corte ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui i rapporti delle università con collaboratori ed esperti linguistici di lingua madre, instaurati a tempo determinato ai sensi dell'art. 4 del d.l. 120/1995, non sono convertibili nel rapporto a tempo indeterminato previsto dalla disciplina generale sul lavoro a termine, perché la norma speciale impone vincoli di compatibilità con le risorse di bilancio e di selezione pubblica coerenti con i principi di buon andamento e imparzialità della P.A., e rende non omogeneo tale rapporto rispetto al lavoro privato. Nulla è stato disposto sulle spese perché la resistente si è limitata a una memoria di costituzione. È stata inoltre attestata la sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 4, comma 2, d.l. 120/1995 conv. in L. 236/1995
La disposizione speciale consente l'instaurazione di rapporti a tempo determinato con collaboratori ed esperti linguistici e, per la presenza di vincoli di bilancio e di selezione pubblica, esclude la conversione automatica del rapporto a tempo indeterminato.
art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale
È richiamato come criterio interpretativo, ma il motivo fondato su tale norma viene disatteso in coerenza con l'interpretazione sistematica della disciplina speciale.
art. 2 della legge 18 aprile 1962, n. 230
La disciplina generale sulla conversione del rapporto a termine non si applica al rapporto speciale dei collaboratori ed esperti linguistici.
art. 5 d.lgs. 6 settembre 2001, n. 368
Anche la disciplina generale del contratto a termine non comporta la conversione del rapporto speciale in rapporto a tempo indeterminato.
art. 97, secondo comma, Cost.
I vincoli posti dalla disciplina speciale sono letti come espressione dei principi di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis
È il parametro richiamato per la determinazione dell'ulteriore importo del contributo unificato.
Massime di principio
- Il rapporto di lavoro dei collaboratori ed esperti linguistici di lingua madre, instaurato dalle università in base alla disciplina speciale, non è automaticamente convertibile a tempo indeterminato per effetto dell'illegittima apposizione del termine, poiché la normativa settoriale deroga alla disciplina generale del lavoro a termine.
- La presenza di una disciplina speciale che impone limiti di compatibilità finanziaria e procedure di selezione pubblica impedisce di assimilare integralmente tali rapporti al lavoro privato, con conseguente esclusione del meccanismo ordinario di conversione.
- Quando la Corte di cassazione ribadisce un orientamento consolidato su una disciplina speciale, il motivo di ricorso che pretenda l'applicazione della regola generale in contrasto con tale assetto è destinato al rigetto.
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