Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 6880/2026 - Roma, Sezione 4Q

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo per l'annullamento: - del decreto del Direttore dell'Ufficio Dipp. IV MASAF prot. interno n. 0155204 del 03.04.2025 di approvazione della “Procedura di controllo della qualità degli impianti, delle strutture e dei servizi dedicati alle corse, al pubblico e all'allenamento negli ippodromi - anno 2025” di cui al decreto n. 91031 del 26/02/2025) e i relativi allegati; - nonché di ogni altro atto presupposto connesso e consequenziale, ancorché allo stato non cognito e comunque lesivo delle posizioni della odierna ricorrente. Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 19\11\2025 per l’annullamento: - del decreto Direttoriale MASAF prot. n. 0585229 del 30.10.2025 e i suoi allegati (“decreto di aggiornamento della classificazione degli ippodromi in attività alla data del 30 ottobre 2025, valida per l’annualità 2026);

Giustizia amministrativa202506843

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV quaterOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: Decreto ministeriale di approvazione della procedura di controllo della qualità degli impianti, delle strutture e dei servizi degli ippodromi per l'anno 2025, nonché decreto di aggiornamento della classificazione degli ippodromi per l'annualità 2026

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha impugnato il decreto direttoriale del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste che approvava la procedura di controllo della qualità degli impianti, delle strutture e dei servizi dedicati alle corse, al pubblico e all'allenamento negli ippodromi per l'anno 2025, chiedendo altresì l'annullamento degli atti presupposti, connessi e consequenziali. Con motivi aggiunti ha impugnato il successivo decreto direttoriale ministeriale di aggiornamento della classificazione degli ippodromi in attività, valida per l'annualità 2026. Dal testo dell'ordinanza non risultano esposti i singoli motivi di illegittimità dedotti, né è anticipata alcuna valutazione sulle censure.

La decisione

Il TAR ha disposto il rinvio della trattazione della causa alla pubblica udienza del 17 giugno 2026. Il rinvio è stato disposto per consentire il rispetto dei termini processuali previsti dall'art. 46 c.p.a., da calcolare dalla data di inizio della pubblicazione dei pubblici proclami utilizzati per l'integrazione del contraddittorio, e, conseguentemente, dei termini di cui agli artt. 71 e 73 c.p.a. Il Collegio ha riservato ogni ulteriore decisione, sia sulle questioni di rito sia sul merito, sia sulle spese di giudizio.

Norme richiamate

  • art. 46 c.p.a.

    da computarsi a decorrere dalla data di inizio della pubblicazione dei pubblici proclami

    I termini per la costituzione delle parti intimate devono essere computati dalla data di inizio della pubblicazione dei pubblici proclami disposta per l'integrazione del contraddittorio.

  • art. 71 c.p.a.

    Il rinvio è stato disposto anche per consentire il rispetto dei termini processuali relativi alla fissazione e trattazione dell'udienza.

  • art. 73 c.p.a.

    Il rinvio consente il rispetto dei termini per il deposito e la conoscibilità degli atti difensivi prima della nuova udienza.

Massime di principio

  • Quando il contraddittorio è integrato mediante pubblici proclami, i termini processuali per la costituzione delle parti intimate decorrono dalla data di inizio della pubblicazione dei pubblici proclami, sicché la trattazione deve essere rinviata se non è ancora possibile garantire il rispetto di tali termini e dei connessi termini antecedenti all'udienza.

Come è indicizzato

MaterieIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.