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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38260/2024 del 18/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente ha impugnato la sentenza di condanna (artt. 497-bis e 648 c.p.) deducendo violazione di legge e vizio di motivazione: ha sostenuto che la sottoscrizione dell'atto di impugnazione effettuata dal difensore, nominato anche procuratore speciale, dovesse valere anche per l'elezione di domicilio contestualmente presentata via PEC, siccome la sottoscrizione del difensore sarebbe l'atto principale da cui derivano effetti anche sull'elezione di domicilio.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che l'elezione di domicilio non fosse valida perché la firma della imputata sull'elezione non era stata autenticata dal difensore, requisito previsto dall'art. 162 c.p.p.; ha quindi confermato l'inammissibilità dell'impugnazione ex art. 581, comma 1-quater, c.p.p. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 162 cod. proc. pen.

    comma unico relativo all'autenticazione della firma dell'imputato

    La Corte interpreta l'art. 162 c.p.p. come norma che richiede l'autenticazione, da parte del difensore, della firma dell'imputato sulla elezione di domicilio: si tratta di un atto personale a forma vincolata e l'assenza di autenticazione ne preclude la validità.

  • art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen.

    regola l'inammissibilità dell'appello per vizi formali relativi all'impugnazione

    Applicata per dichiarare l'inammissibilità dell'atto di impugnazione quando l'elezione di domicilio risultasse formativamente invalida, impedendo il perfezionamento dell'appello.

  • Giurisprudenza: Sez. 3, n. 19899 del 12/12/2018

    massima citata nella motivazione (Rv. 275961)

    Richiamata a sostegno del principio secondo cui l'elezione di domicilio contenuta nell'atto di nomina del difensore è valida solo se l'imputato l'ha sottoscritta con autenticazione del difensore; conferma la natura formale e vincolata dell'atto.

Massime di principio

  • L'elezione di domicilio effettuata dall'imputato richiede l'autenticazione della firma da parte del difensore ai sensi dell'art. 162 c.p.p.; l'assenza di tale autenticazione rende invalida l'elezione.
  • La sottoscrizione dell'atto di impugnazione da parte del difensore non sostituisce l'autenticazione richiesta sulla firma dell'imputato per la validità dell'elezione di domicilio; non si possono trasferire automaticamente gli effetti formali dall'uno all'altro atto.
  • La presentazione dell'elezione di domicilio tramite PEC non elimina o attenua il requisito formale dell'autenticazione della firma dell'imputato.
  • In presenza di vizi formali rilevanti sull'elezione di domicilio l'impugnazione può essere dichiarata inammissibile ai sensi dell'art. 581 c.p.p., con conseguente condanna alle spese e possibile sanzione alla Cassa delle Ammende.
  • Prassi consigliata: quando si nomina un difensore o si elegge domicilio contestualmente all'impugnazione, verificare sempre che la firma dell'imputato sia apposta e autenticata dal difensore; in caso di assenza dell'imputato, provvedere preventivamente al conferimento di procura speciale o altra forma idonea e documentata per evitare inammissibilità.

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