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Cassazione Penale, Ordinanza n. 18729/2026 del 25/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per intervenuta rinuncia, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), c.p.p. Ha quindi applicato le conseguenze di legge ex art. 616, comma 1, c.p.p., condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500 in favore della Cassa delle ammende. Non è stata affrontata nel merito la doglianza relativa all'utilizzabilità degli screenshot.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato, già condannato in primo grado e con conferma della condanna in appello, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano che aveva confermato la condanna a quattro anni di reclusione ed euro 1.100 di multa per tentata estorsione pluriaggravata. Con l'unico motivo deduceva violazione e falsa applicazione dell'art. 254 c.p.p., lamentando la mancata declaratoria di inutilizzabilità, ai sensi dell'art. 191 c.p.p., di screenshot acquisiti dalla polizia giudiziaria in sede di indagine. Prima della decisione, però, è intervenuto atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dal ricorrente tramite difensore munito di procura speciale.

Norme richiamate

  • art. 254 c.p.p.

    richiamato dal ricorrente quale parametro della dedotta violazione in tema di acquisizione di dati/documenti da parte della polizia giudiziaria; la Corte non ne affronta il merito per effetto della rinuncia al ricorso.

  • art. 191 c.p.p.

    invocato per sostenere l'inutilizzabilità della prova asseritamente acquisita illegittimamente; la questione resta assorbita dalla declaratoria di inammissibilità.

  • art. 591, comma 1, lett. d), c.p.p.

    base normativa della declaratoria di inammissibilità conseguente alla rinuncia al ricorso.

  • art. 616, comma 1, c.p.p.

    norma applicata per porre a carico del ricorrente le spese processuali e la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La rinuncia validamente proposta al ricorso per cassazione comporta l'inammissibilità del gravame ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), c.p.p., senza esame dei motivi dedotti.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per rinuncia, la Corte applica le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., con condanna del ricorrente alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende.
  • La declaratoria di inammissibilità per rinuncia assorbe ogni questione di merito, incluse le doglianze sull'utilizzabilità della prova e sulla violazione delle norme processuali invocate.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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