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Cassazione Penale, Ordinanza n. 18931/2025 del 21/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La sentenza impugnata resta quindi ferma, con conferma della responsabilità per il reato contestato e del trattamento accessorio relativo alla recidiva, nei limiti del sindacato di legittimità esercitato.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello che lo aveva ritenuto responsabile del delitto di truffa, sostenendo: (1) che la condotta contestata integrasse un mero inadempimento di natura civilistica e non un illecito penale, quindi difettasse la sussistenza del reato di cui all'art. 640 c.p.; (2) che fosse illegittimamente riconosciuta la recidiva. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo non consentito perché sostanzialmente ripetitivo delle doglianze già svolte in appello e già disattese con motivazione congrua e non illogica; il secondo motivo è stato giudicato manifestamente infondato perché il giudice di merito aveva correttamente applicato i criteri di valutazione della recidiva, compiendo un esame concreto del rapporto tra il fatto oggetto del processo e le precedenti condanne.

Norme richiamate

  • art. 640 c.p.

    La doglianza sulla insussistenza del reato è stata respinta perché i fatti, secondo la motivazione di merito richiamata, integravano gli elementi della truffa e non un mero inadempimento civilistico.

  • art. 133 c.p.

    La valutazione della recidiva deve essere svolta in concreto, considerando il rapporto tra il nuovo fatto e le precedenti condanne e la loro idoneità a rivelare una perdurante inclinazione al reato, non potendo fondarsi solo sulla gravità dei fatti o sul tempo trascorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità sono inammissibili i motivi che si risolvano nella mera riproposizione delle censure già formulate in appello, senza una critica specifica e argomentata alla motivazione della sentenza impugnata.
  • La distinzione tra illecito civile e truffa va compiuta verificando la sussistenza degli elementi del reato secondo la motivazione del giudice di merito; la semplice prospettazione di un inadempimento contrattuale non è sufficiente a elidere la qualificazione penale se la sentenza individua condotte decettive rilevanti.
  • La recidiva non può essere affermata in modo automatico sulla base della sola gravità dei precedenti o della loro distanza temporale: occorre una valutazione concreta, ai sensi dell'art. 133 c.p., del collegamento tra precedenti condanne e fatto per cui si procede, nonché della loro capacità di esprimere una persistente inclinazione criminosa.

Come è indicizzato

MaterieTruffa
RamiDelitti contro il patrimonio
SottomaterieTruffa aggravata
IstitutiRecidiva

Testo integrale

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