Cassazione Civile, Ordinanza n. 02809/2023 del 31/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato per cassazione l'ordinanza del Giudice di Pace che aveva respinto la sua opposizione al decreto di espulsione emesso dal Prefetto. Dal testo emerge che il giudice di merito aveva ritenuto, da un lato, che il destinatario comprendesse la lingua inglese utilizzata nel decreto, sulla base degli atti che documentavano lo svolgimento in inglese della conversazione in sede di audizione; dall'altro, che fosse definitivo il provvedimento di rigetto della domanda di protezione. In cassazione il ricorrente ha proposto due motivi, ma la Corte non li esamina nel merito perché rileva un vizio originario del contraddittorio: il ricorso era stato rivolto contro il Ministero dell'Interno e notificato presso l'Avvocatura generale dello Stato, mentre l'impugnazione avrebbe dovuto essere proposta nei confronti dell'autorità che aveva emanato il decreto prefettizio di espulsione e notificata presso la stessa.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione. Ha affermato che, nei giudizi di opposizione al decreto prefettizio di espulsione, il ricorso per cassazione va proposto nei confronti dell'autorità che ha emanato il decreto impugnato e notificato presso la stessa; pertanto, è inammissibile il ricorso rivolto contro il Ministero dell'Interno e notificato presso l'Avvocatura generale dello Stato. Nulla è stato disposto sulle spese, in difetto di regolare costituzione della parte intimata. È stato inoltre precisato che il procedimento è esente dal contributo unificato e che non si applica l'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002.
Norme richiamate
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
non si applica perché il procedimento è esente dal versamento del contributo unificato
decreto prefettizio di espulsione
l'impugnazione deve essere proposta contro l'autorità che lo ha emanato e notificata presso la stessa
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione avverso il provvedimento emesso sull'opposizione al decreto prefettizio di espulsione, la legittimazione passiva spetta all'autorità che ha emanato il decreto impugnato, non al Ministero dell'Interno in quanto tale.
- La notificazione del ricorso deve essere effettuata presso la stessa autorità emanante; la notificazione al Ministero presso l'Avvocatura generale dello Stato è inidonea quando il contraddittore corretto è l'autorità che ha adottato il provvedimento.
- Il difetto di corretta instaurazione del contraddittorio determina l'inammissibilità del ricorso, senza esame dei motivi dedotti nel merito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 31 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 02783/2023 del 31/01/2023
- ordinanza_civile · 31 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 02784/2023 del 31/01/2023
- ordinanza_civile · 31 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 02786/2023 del 31/01/2023
- ordinanza_civile · 31 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 02787/2023 del 31/01/2023
- ordinanza_civile · 31 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 02788/2023 del 31/01/2023
- ordinanza_civile · 31 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 02789/2023 del 31/01/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →