Ordinanza n. 2143/2026 - Roma, Sezione 1T
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-rifiuto formatosi sull'istanza di accesso agli atti presentata il 22 gennaio 2026
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione detentrice degli atti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, ai sensi dell'art. 116 c.p.a., il silenzio-rifiuto formatosi sull'istanza di accesso agli atti presentata il 22 gennaio 2026, chiedendo l'annullamento del diniego tacito, l'accertamento dell'obbligo dell'amministrazione di provvedere e di consentire l'accesso ai documenti richiesti, nonché, in via cautelare, la sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato. Il testo non espone ulteriori specifici motivi di illegittimità dell'atto o del comportamento amministrativo.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Ha rilevato che la Questura di Roma, con memoria depositata il 2 aprile 2026, aveva già prodotto la comunicazione di cui all'art. 10-bis l. n. 241/1990. In base all'esame sommario proprio della fase cautelare, il Collegio ha ritenuto insussistenti i presupposti per concedere misure cautelari rispetto alla domanda di accesso. La decisione non definisce il merito del ricorso, per il quale è stata fissata l'udienza camerale del 25 giugno 2026 ai sensi dell'art. 116 c.p.a. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti propri della tutela cautelare, ma è stata respinta per insussistenza dei presupposti nella fase di sommaria valutazione.
Il ricorso in materia di accesso sarà trattato all'udienza camerale fissata per il prosieguo del giudizio.
La Questura ha depositato la comunicazione prevista dalla norma; tale circostanza è stata valorizzata dal Collegio nel negare la misura cautelare.
Massime di principio
- Nella fase cautelare relativa a un ricorso in materia di accesso, la produzione da parte dell'amministrazione della comunicazione prevista dall'art. 10-bis l. 241/1990 può concorrere, nell'ambito dell'esame sommario, a escludere la sussistenza dei presupposti per una misura cautelare, senza definire il merito della domanda di accesso.
- Il rigetto dell'istanza cautelare proposta in un giudizio ex art. 116 c.p.a. non esaurisce la controversia sull'accesso quando il giudice rinvia la trattazione a una successiva udienza camerale.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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