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Ordinanza

Ordinanza n. 2143/2026 - Roma, Sezione 1T

Giustizia amministrativa202603312

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I terOrdinanza cautelareAccesso agli atti

Atto impugnato: silenzio-rifiuto formatosi sull'istanza di accesso agli atti presentata il 22 gennaio 2026

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione detentrice degli atti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, ai sensi dell'art. 116 c.p.a., il silenzio-rifiuto formatosi sull'istanza di accesso agli atti presentata il 22 gennaio 2026, chiedendo l'annullamento del diniego tacito, l'accertamento dell'obbligo dell'amministrazione di provvedere e di consentire l'accesso ai documenti richiesti, nonché, in via cautelare, la sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato. Il testo non espone ulteriori specifici motivi di illegittimità dell'atto o del comportamento amministrativo.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Ha rilevato che la Questura di Roma, con memoria depositata il 2 aprile 2026, aveva già prodotto la comunicazione di cui all'art. 10-bis l. n. 241/1990. In base all'esame sommario proprio della fase cautelare, il Collegio ha ritenuto insussistenti i presupposti per concedere misure cautelari rispetto alla domanda di accesso. La decisione non definisce il merito del ricorso, per il quale è stata fissata l'udienza camerale del 25 giugno 2026 ai sensi dell'art. 116 c.p.a. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della peculiarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti propri della tutela cautelare, ma è stata respinta per insussistenza dei presupposti nella fase di sommaria valutazione.

  • art. 116 c.p.a.

    Il ricorso in materia di accesso sarà trattato all'udienza camerale fissata per il prosieguo del giudizio.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    La Questura ha depositato la comunicazione prevista dalla norma; tale circostanza è stata valorizzata dal Collegio nel negare la misura cautelare.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare relativa a un ricorso in materia di accesso, la produzione da parte dell'amministrazione della comunicazione prevista dall'art. 10-bis l. 241/1990 può concorrere, nell'ambito dell'esame sommario, a escludere la sussistenza dei presupposti per una misura cautelare, senza definire il merito della domanda di accesso.
  • Il rigetto dell'istanza cautelare proposta in un giudizio ex art. 116 c.p.a. non esaurisce la controversia sull'accesso quando il giudice rinvia la trattazione a una successiva udienza camerale.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleTutela cautelare
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

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