Cassazione Penale, Sentenza n. 30684/2023 del 14/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna il decreto di perquisizione personale e locale e di sequestro emesso il 12/12/2022 ritenendo: (1) illegittima la motivazione "per relationem" del decreto di sequestro che rinvierebbe a un'informativa di polizia giudiziaria non allegata (violazione degli artt. 253, comma 1, e 178, lett. b) e c), c.p.p.); (2) violati gli artt. 111, sesto comma, Cost. e 125 c.p.p. per difetto di effettiva motivazione del provvedimento giurisdizionale; (3) il sequestro sarebbe sproporzionato e meramente esplorativo poiché operato indistintamente su tutti i dati di telefono e computer, con violazione degli artt. 275, 359 e 360 c.p.p. e di principi europei (CEDU, Trattato UE, Carta dei diritti fondamentali).
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la motivazione per relationem sia ammessa purché sia chiara e sufficiente a garantire il diritto di difesa (indicazione delle norme ritenute violate, data e luogo del fatto e finalità investigative). Ha inoltre valutato correttamente la congruità della motivazione del Tribunale del riesame: l'Ufficio inquirente aveva indicato gli specifici beni da cercare (agende, appunti, copie di bonifici, documentazione su investimenti verso la società "Zero Holding S.A.", documenti e supporti informatici) e la perquisizione era giustificata dall'urgenza e dal concreto rischio di volatilizzazione delle somme. Alla luce di ciò il vincolo cautelare è stato ritenuto proporzionato e non esplorativo. Per questi motivi il ricorso è stato respinto; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Prevede l'istanza ex art. 324 c.p.p. (impugnazione dei provvedimenti cautelari o di sequestro dinanzi al Tribunale del riesame); qui il ricorso originario al riesame era stato rigettato.
art. 253, comma 1, cod. proc. pen.
Regola il contenuto del decreto di sequestro probatorio; il ricorrente contestava la motivazione per relationem alla luce di tale disciplina, ma la Corte ha ritenuto compatibile la motivazione per relationem quando siano indicate con chiarezza i presupposti di legge e le finalità investigative.
art. 178, lett. b) e c), cod. proc. pen.
Si riferisce alle modalità della relazione e agli atti di polizia giudiziaria; la censura era sul richiamo a informativa non allegata, ma la Corte ha ammesso il rinvio ove siano comunque resi noti gli elementi essenziali che consentono la verifica e la difesa.
art. 111, sesto comma, Cost.
Principio di motivazione e diritto di difesa; la Corte ha ritenuto che il requisito della motivazione effettiva sia rispettato se il decreto, anche se per relationem, consente di conoscere le ragioni della misura e le finalità investigative.
Richiama il principio del giudice naturale e le garanzie processuali collegate alla motivazione; applicato per valutare l'adeguatezza della motivazione del provvedimento impugnato.
Disciplina il sequestro probatorio; la Corte ha valutato i limiti dell'acquisizione di beni e la necessità di motivare la pertinenzialità e la non esploratività del sequestro.
Norma sulle impugnazioni davanti alla Corte di Cassazione; citata nel contesto delle modalità di censura della motivazione (motivazione apparente o mancante).
Indica i motivi di ricorso per cassazione; qui era evocata la questione di motivazione/manifesta violazione di norme processuali.
Convenzione europea dei diritti dell'uomo / Trattato sull'Unione europea / Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
Richiamate dal ricorrente in relazione alla tutela dei diritti fondamentali (privacy, proporzionalità, tutela della proprietà e della riservatezza). La Corte ha valutato che i profili di bilanciamento tra esigenze investigative e diritti fondamentali sono stati adeguatamente considerati nell'ordinanza impugnata.
Massime di principio
- La motivazione "per relationem" è ammessa purché il provvedimento rinvii a un atto di dettaglio ma contenga comunque gli elementi essenziali: norme ritenute violate, data e luogo dell'evento e finalità investigative. In mancanza di questi elementi il rimedio è plausibile, ma non automaticamente vittorioso.
- Il sequestro probatorio di dispositivi informatici può riguardare categorie ampie di dati se sussistono giustificazioni concrete (tipo di reato, ruolo dell'indagato, difficoltà di individuare in via preventiva gli elementi probatori) e se emergono ragioni che escludono la mera finalità esplorativa (es. rischio di volatilizzazione, necessità di ricostruire rapporti tra più soggetti).
- La proporzionalità del vincolo deve essere esplicitata: il giudice deve indicare per quale motivo è necessario acquisire interi dispositivi e perchè non sia sufficiente un'acquisizione più limitata o selettiva.
- Nel fare opposizione a un sequestro è importante contestare non solo formalità generiche ma di specificare quali elementi oggettivi manchino nella motivazione (es. assenza di indicazione delle cose pertinenti, mancata giustificazione dell'urgenza, nessuna correlazione tra beni indicati e reato).
- La Cassazione può dichiarare inammissibile il ricorso quando le doglianze sono manifestamente infondate alla luce del quadro probatorio e della giurisprudenza: si rischia condanna alle spese e sanzione pecuniaria per ricorso temerario o privo di fondamento.
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