Cassazione Penale, Ordinanza n. 04501/2026 del 03/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, oltre alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile Allianz Next S.P.A., liquidate in complessivi euro 1.844,00 oltre accessori di legge. La decisione di merito resta pertanto ferma.
Esito
Favorevole al resistente (parte civile)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte di appello deducendo un vizio di motivazione sulla richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale. In particolare, ha contestato la ritenuta superfluità dell'audizione di due testimoni, sostenendo che tale prova sarebbe stata necessaria per la decisione. La Corte di cassazione ha però rilevato che il motivo era privo di specificità, perché non si confrontava in modo effettivo con la motivazione della Corte territoriale, la quale aveva ritenuto evidente la mancata verificazione del sinistro e infondata la ricostruzione posta a base della richiesta risarcitoria formulata nell'interesse dell'imputato, in assenza peraltro di allegazioni di prove a discarico.
Norme richiamate
Richiamato solo implicitamente nel contesto dell'impugnazione; il testo non contiene una specifica esegesi della norma.
Il motivo dedotto attiene al vizio di motivazione in cassazione; la Corte valorizza la necessità di specificità del ricorso e del confronto con la motivazione impugnata.
La richiesta riguardava la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale; la Corte ribadisce che essa è ammissibile solo quando la decisione non possa essere assunta allo stato degli atti perché i dati probatori sono incerti e la prova richiesta è decisiva.
È la base della condanna del ricorrente in caso di inammissibilità, con pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione il vizio di motivazione non può essere dedotto in modo meramente assertivo: è necessaria una critica specifica che si confronti con la motivazione della sentenza impugnata.
- La rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale nel giudizio di impugnazione è giustificata solo quando il quadro probatorio già acquisito sia incerto e la prova richiesta sia decisiva, cioè idonea a eliminare le incertezze o a infirmare le altre risultanze.
- La scelta dei mezzi di prova ritenuti più idonei a fondare la decisione rientra nell'apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e non è censurabile in cassazione se sorretta da motivazione non manifestamente illogica.
- La mancanza di allegazioni probatorie a discarico può rilevare nel valutare la fondatezza della richiesta di rinnovazione istruttoria e la persistenza del quadro probatorio posto a fondamento della responsabilità.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende, oltre alle eventuali spese in favore della parte civile.
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