Ordinanza n. 100/2026 - Salerno, Sezione 3
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - della nota del 09/09/2025, notificata il 10/09/2025, con la quale il Presidente della Commissione Regionale istituita ai sensi della DGRC n. 7301/2001 ha comunicato il parere favorevole alla realizzazione di una struttura sanitaria limitando l’attività alle sole visite di allergologia, medicina generale, pneumologia e gastroenterologia ed escludendo le visite di medicina interna ed epatologia, cardiologia, reumatologia, ortopedia, endocrinologia e diabetologia, otorinolaringoiatra, dermatologia, urologia, andrologia e ginecologia; - della nota prot. 186712 dell’08/09/2025 con la quale il Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL Salerno ha espresso parere favorevole alla realizzazione della struttura sanitaria della ricorrente limitatamente alle sole visite di allergologia, medicina generale, pneumologia e gastroenterologia; - della nota prot. 159547 del 24/07/2025 (richiamata dalla nota sub. b), con la quale il Direttore del Distretto Sanitario n. 72 avrebbe stabilito il fabbisogno assistenziale nel Comune di Padula (SA); - del verbale della Commissione Regionale istituita ai sensi della DGRC n. 7301/2001, con il quale si è espresso il parere favorevole alla realizzazione della struttura sanitaria limitando l’attività alle sole visite di allergologia, medicina generale, pneumologia e gastroenterologia (atto non conosciuto); - ove e per quanto occorra della nota ASL prot. 189568 dell’11/09/2025 e prot. 186647 dell’08/09/2025, nonchè di ogni altro atto prodromico, connesso e consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: parere favorevole alla realizzazione di una struttura sanitaria ambulatoriale limitato a quattro branche specialistiche, con esclusione delle ulteriori branche richieste
Esito
Favorevole al ricorrente (struttura sanitaria)
Prevale il privato
La controversia
La società ricorrente, a seguito della trasposizione di un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ha impugnato le note regionali e dell'Azienda Sanitaria Locale, il parere e il verbale della Commissione regionale istituita ai sensi della DGRC n. 7301/2001, nonché gli atti connessi, concernenti l'iter per l'autorizzazione alla realizzazione di una struttura sanitaria per l'erogazione di prestazioni specialistiche ambulatoriali. Le amministrazioni avevano espresso parere favorevole soltanto per allergologia, medicina generale, pneumologia e gastroenterologia, escludendo medicina interna ed epatologia, cardiologia, reumatologia, ortopedia, endocrinologia e diabetologia, otorinolaringoiatria, dermatologia, urologia, andrologia e ginecologia. La ricorrente ha contestato la legittimità della limitazione, deducendo l'illegittimità dell'operato amministrativo nella determinazione del fabbisogno assistenziale e nella valutazione delle ulteriori branche richieste. Il testo dell'ordinanza non specifica le singole rubriche normative dei motivi di ricorso.
La decisione
Il TAR ha accolto provvisoriamente la domanda cautelare, non mediante sospensione integrale degli atti impugnati, ma con un'ordinanza propulsiva. Ritenendo, nella sommaria cognizione propria della fase cautelare, che l'iter procedimentale dovesse proseguire, ha ordinato all'Azienda Sanitaria Locale di fornire, entro 90 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, la valutazione del fabbisogno relativa alle ulteriori branche specialistiche richieste dalla società. La misura è coerente con quanto la stessa ASL aveva dichiarato nel parere dell'8 settembre 2025, riservandosi di integrare il parere sulle altre prestazioni all'esito del riscontro della Direzione distrettuale n. 72. La trattazione cautelare è stata rinviata alla camera di consiglio del 21 luglio 2026. L'ordinanza non definisce il merito delle censure né annulla gli atti impugnati.
Norme richiamate
La domanda cautelare è stata esaminata ai sensi della disciplina delle misure cautelari collegiali; il giudice ha accordato una misura cautelare propulsiva, ordinando la prosecuzione dell'istruttoria e dell'iter procedimentale.
DGRC n. 7301/2001
Atto regionale richiamato quale base dell'istituzione della Commissione regionale competente a rendere il parere sulla realizzazione della struttura sanitaria; il testo non ne espone ulteriormente il contenuto.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, quando il procedimento autorizzatorio non sia stato compiutamente definito per una parte delle prestazioni richieste, il giudice amministrativo può adottare una misura propulsiva ordinando all'amministrazione di completare l'istruttoria e di concludere la relativa valutazione entro un termine stabilito.
- La misura cautelare propulsiva è particolarmente giustificata quando la stessa amministrazione abbia riconosciuto la necessità di integrare successivamente il proprio parere in relazione a profili ancora non valutati.
- L'accoglimento cautelare mediante ordine di riesame o completamento istruttorio non comporta, di per sé, l'annullamento o la sospensione integrale degli atti impugnati e non anticipa la decisione sul merito della controversia.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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