Cassazione Penale, Sentenza n. 28576/2026 del 28/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione)
La controversia
La Corte d'appello aveva dichiarato inammissibile, perché tardiva ai sensi dell'art. 315, comma 1, c.p.p., l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione proposta nell'interesse di un soggetto che aveva subito custodia/privazione della libertà personale nell'ambito di un procedimento per lesioni gravissime aggravate dallo sfregio permanente e lesioni gravi. Il procedimento di merito si era concluso con assoluzione del Tribunale di Caltagirone. Il ricorrente censurava l'ordinanza sostenendo, da un lato, che la sentenza assolutoria era stata impugnata dal coimputato, il quale nell'atto di appello ribadiva la partecipazione del ricorrente e chiedeva la rivalutazione della posizione assolutoria di entrambi; dall'altro, che ai fini del decorso del termine biennale per chiedere la riparazione doveva tenersi conto della definizione irrevocabile del processo anche con riguardo ai coimputati, poiché le diverse statuizioni definitive relative ai compartecipi possono incidere sul giudizio di riparazione. Il Procuratore generale chiedeva l'annullamento con rinvio; il Ministero resistente chiedeva l'inammissibilità o, in subordine, il rigetto.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile. Ha richiamato il principio secondo cui il termine per proporre la domanda di riparazione per ingiusta detenzione può decorrere anche dalla definizione irrevocabile della posizione dei coimputati per il medesimo fatto o per fatti addebitati in concorso, quando l'eventuale accoglimento dell'impugnazione proposta da uno di essi sia suscettibile di incidere sulla riparazione, ma solo a condizione che il richiedente formuli una specifica allegazione in tal senso. Nel caso concreto, dal ricorso non risultava alcuna allegazione idonea a dimostrare che l'eventuale accoglimento dell'impugnazione del coimputato potesse incidere sulla riparazione; perciò l'impugnazione è stata considerata generica. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende; nulla è stato disposto per le spese del Ministero resistente, ritenuta non effettiva attività difensiva utile ai fini della liquidazione.
Norme richiamate
termine previsto dall’art. 315, comma 1, cod. proc. pen.
Il termine biennale per la domanda di riparazione per ingiusta detenzione può decorrere anche dalla definizione irrevocabile della posizione dei coimputati, ma solo se il richiedente allega specificamente che l'esito dell'impugnazione del coimputato possa ridondare a suo favore e incidere sulla riparazione.
violazione dell’art. 606, lett. e), cod. proc. pen.
Norma evocata dal ricorrente a sostegno della censura sulla motivazione e sulla corretta applicazione della disciplina del termine, senza che la Corte ravvisasse i presupposti per accoglierla.
Corte cost. n. 186/2000
sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale
Richiamata per la condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità non determinata da assenza di colpa del ricorrente.
Massime di principio
- Nella domanda di riparazione per ingiusta detenzione il decorso del termine di proposizione può essere ancorato, in presenza di specifiche condizioni, anche alla definizione irrevocabile della posizione di coimputati che abbiano concorso nel medesimo fatto, se l'impugnazione da essi proposta può riflettersi sulla posizione del richiedente.
- Tale regola opera solo se l'istante allega in modo puntuale e non meramente assertivo la concreta idoneità dell'impugnazione del coimputato a incidere sulla propria pretesa riparatoria; in difetto, il ricorso è generico e inammissibile.
- La mera pendenza o proposizione dell'appello del coimputato non basta, da sola, a differire il termine per la richiesta di riparazione: è necessaria una specifica connessione tra l'esito di quel gravame e la posizione del richiedente.
- In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte può condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che emerga assenza di colpa nella causa dell'inammissibilità.
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