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Cassazione Penale, Ordinanza n. 30896/2025 del 15/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per tardività, rilevando che l'impugnazione era stata proposta oltre il termine di legge. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ravvisando profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello aveva confermato la responsabilità penale dell'imputato con sentenza del 19 settembre 2024, assegnando il termine di novanta giorni per il deposito della motivazione. Il difensore proponeva ricorso per cassazione il 19 marzo 2025. Il motivo esaminato dalla Corte di cassazione non riguardava il merito della condanna, ma esclusivamente la tempestività dell'impugnazione: il ricorso è stato ritenuto tardivo perché proposto oltre il termine di legge, individuato dalla Corte nel 3 febbraio 2025 ai sensi dell'art. 585, comma 1, lett. c), c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 585, comma 1, lett. c), c.p.p.

    La Corte lo applica per determinare il termine finale per proporre ricorso per cassazione e afferma che, nel caso concreto, tale termine era scaduto il 3 febbraio 2025.

  • art. 616 c.p.p.

    La Corte lo richiama per conseguire, in caso di inammissibilità del ricorso, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, quando l'inammissibilità derivi da colpa.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando sia proposto oltre il termine di legge per impugnare, dovendosi verificare con precisione la decorrenza e la scadenza del termine processuale.
  • L'inammissibilità del ricorso per tardività comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali.
  • Quando l'inammissibilità sia ascrivibile a profili di colpa della parte che ha proposto l'impugnazione, la Corte può condannare il ricorrente anche al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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