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Cassazione Penale, Ordinanza n. 05622/2026 del 11/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la sua responsabilità per la falsità/omissione nella domanda di reddito di cittadinanza presentata all'INPS. In particolare, si contestava la motivazione sulla sussistenza del reato previsto dall'art. 7 del d.l. n. 4 del 2019, sostenendo che l'omessa indicazione riguardasse una circostanza non correttamente inserita per errore del funzionario del CAF, con conseguente buona fede della richiedente. Veniva inoltre chiesta la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale mediante l'esame del funzionario del CAF, ritenuto utile a dimostrare l'errore materiale nella compilazione della domanda.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi fossero meramente riproduttivi di censure già esaminate e correttamente disattese dal giudice di merito, il quale aveva ritenuto incontestata la materialità del fatto, ossia l'omessa indicazione, nella domanda per il reddito di cittadinanza, della condanna definitiva del coniuge per reato ostativo. La Corte ha condiviso l'assunto secondo cui, quando il cittadino si avvale dell'intermediario CAF, restano comunque a suo carico gli obblighi informativi e le conseguenze delle dichiarazioni false. Ha inoltre ritenuto manifestamente infondata e irrilevante la richiesta di rinnovazione istruttoria per assumere la testimonianza del funzionario CAF. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 7 d.l. n. 4/2019

    Norma incriminatrice richiamata come base della responsabilità per l'omessa indicazione, nella domanda per il reddito di cittadinanza, di una circostanza ostativa al beneficio.

  • art. 416-bis c.p.

    La condanna definitiva del coniuge per associazione di tipo mafioso era la circostanza che, se dichiarata, avrebbe inciso sull'accesso al beneficio e che era stata omessa nella domanda.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità è inammissibile il ricorso che si limiti a riproporre in modo sostanzialmente identico censure già esaminate e motivate in modo non illogico dal giudice di merito.
  • In materia di reddito di cittadinanza, l'omessa indicazione di una condanna ostativa riferita a un componente del nucleo familiare integra rilevante falsità/omissione nella domanda quando la circostanza sia materialmente accertata.
  • L'utilizzo di un intermediario CAF per la compilazione dell'istanza non esonera il richiedente dagli obblighi informativi gravanti su di lui, né trasferisce sull'intermediario le conseguenze penali di dichiarazioni incomplete o false rese ai fini dell'ottenimento del beneficio.
  • La richiesta di rinnovazione istruttoria è manifestamente infondata quando la prova richiesta è irrilevante rispetto a un fatto storico già pacificamente accertato e la sua assunzione non sarebbe idonea a incidere sull'esito della decisione.

Come è indicizzato

MaterieOmessa dichiarazioneImpugnazioni
RamiReati tributariProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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