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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08391/2024 del 28/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (curatore fallimentare)

La controversia

Una società in liquidazione aveva chiesto dapprima l’ammissione a concordato preventivo con riserva e poi aveva depositato la proposta, il piano e la documentazione. Il tribunale aveva dichiarato inammissibile la proposta di concordato e, all’esito delle istanze di fallimento proposte dalla procura e da alcuni creditori, aveva dichiarato il fallimento della società. La corte d’appello aveva rigettato il reclamo della società. In cassazione la società ha dedotto quattro motivi: 1) nullità del procedimento e violazione dell’art. 162 l.fall., sostenendo che non fosse provata l’anteriorità del decreto di inammissibilità rispetto alla sentenza di fallimento; 2) violazione degli artt. 160 e 161 l.fall., lamentando che il giudice avesse ecceduto nel controllo sulla relazione del professionista attestatore e non avesse valutato correttamente la documentazione del concordato; 3) violazione degli artt. 6, 7 e 15 l.fall. e degli artt. 99 e 100 c.p.c., sostenendo che la mancata comparizione del P.M. e dei creditori istanti all’udienza equivalesse a rinuncia e che l’iniziativa del P.M. non fosse legittima; 4) violazione dell’art. 5 l.fall. e omesso esame di fatto decisivo, sostenendo che vi fosse solo crisi e non insolvenza, con possibilità di ricorrere ancora al concordato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato tutti i motivi. Ha ritenuto che, nel caso concreto, il decreto di inammissibilità del concordato e la sentenza di fallimento fossero temporalmente e logicamente coordinati secondo la sequenza richiesta dall’art. 162 l.fall.; che il controllo giudiziale sulla relazione attestativa fosse stato esercitato nei limiti consentiti e in tutte le fasi della procedura; che la mancata comparizione dei creditori non potesse valere come rinuncia, anche perché dovuta a mancata comunicazione dell’udienza, e che in ogni caso l’iniziativa del P.M. fosse legittima sia per la segnalazione del tribunale sia ai sensi dell’art. 7 l.fall.; infine, ha escluso che fosse censurabile in cassazione l’accertamento di merito sulla sussistenza dello stato di insolvenza, rilevando inoltre che la doglianza sulla mera crisi era comunque preclusa per mancata specifica contestazione in appello. La ricorrente è stata condannata alle spese e al raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 161 l.fall.

    La domanda di concordato preventivo con riserva e il successivo deposito di proposta, piano e documentazione si collocano in una sequenza procedimentale che può sfociare nella valutazione dell’ammissibilità della proposta.

  • art. 162 l.fall.

    La dichiarazione di fallimento, quando il concordato sia stato dichiarato inammissibile, presuppone una consequenzialità logico-giuridica tra il decreto di inammissibilità e la sentenza di fallimento; se i provvedimenti sono deliberati nella stessa data, conta che dal loro contenuto risulti che il decreto precede la sentenza.

  • art. 160 l.fall.

    Nel controllo sul concordato il giudice può verificare la correttezza e coerenza della proposta e delle attestazioni poste a suo fondamento.

  • art. 161 l.fall.

    La relazione del professionista attestatore è sottoposta a controllo giudiziale quanto alla correttezza e coerenza delle argomentazioni e della motivazione del giudizio di fattibilità.

  • art. 6 l.fall.

    È richiamato nel quadro della legittimazione all’iniziativa per la dichiarazione di fallimento.

  • art. 7 l.fall.

    La segnalazione dell’insolvenza da parte del giudice in un procedimento civile legittima l’iniziativa del Pubblico Ministero per la richiesta di fallimento; il procedimento di concordato preventivo è considerato procedimento civile ai fini della norma.

  • art. 15 l.fall.

    Richiamato dalla ricorrente nel contesto delle dedotte nullità del procedimento di fallimento.

  • art. 5 l.fall.

    Lo stato di insolvenza è accertamento di fatto rimesso al giudice di merito e, se adeguatamente motivato, non è sindacabile in cassazione salvo omesso esame di fatto decisivo.

  • art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ.

    È il parametro per denunciare la nullità del procedimento o della sentenza.

  • art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ.

    È il parametro per denunciare violazione o falsa applicazione di legge.

  • art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ.

    Il vizio è configurabile solo per omesso esame di un fatto decisivo e controverso, non per la mera critica al merito dell’accertamento.

  • art. 99 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere il difetto di legittimazione o di interesse all’azione.

  • art. 100 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente nel tentativo di contestare l’interesse all’iniziativa dei creditori o del P.M.

  • art. 13, 1° co. quater, d.p.r. 30.5.2002, n. 115.

    In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel concordato preventivo, la dichiarazione di fallimento del debitore è legittima solo dopo la declaratoria di inammissibilità della proposta, ma la consequenzialità richiesta dall’art. 162 l.fall. può risultare anche dalla medesima data dei provvedimenti, purché sia chiaro che il decreto di inammissibilità precede la sentenza di fallimento.
  • Il controllo del tribunale sulla relazione del professionista attestatore non è meramente formale: può investire la correttezza, la coerenza e la logicità delle argomentazioni poste a sostegno della fattibilità del piano, nonché la completezza delle informazioni rilevanti per i creditori, in tutte le fasi della procedura.
  • La mancata comparizione all’udienza dei creditori istanti non equivale automaticamente a rinuncia o desistenza quando risulti che l’assenza è dipesa da mancata comunicazione dell’udienza; in tal caso non si può inferire una carenza di legittimazione del procedimento per fallimento.
  • La segnalazione del tribunale al Pubblico Ministero dell’insolvenza emersa in un procedimento civile può fondare l’iniziativa ex art. 7 l.fall.; la valutazione della sussistenza dell’insolvenza spetta poi al P.M., che può svolgere ulteriori accertamenti.
  • Lo stato di insolvenza è un apprezzamento di fatto del giudice di merito: in cassazione è censurabile solo nei limiti del vizio di motivazione nei ristretti confini dell’omesso esame di un fatto decisivo, non per una mera diversa lettura delle risultanze di causa.
  • Il mancato pagamento di un debito, anche di uno solo, costituisce un indice idoneo a fondare l’accertamento dello stato di insolvenza, se valutato nel contesto complessivo della situazione del debitore.
  • Il ricorso per cassazione deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata e non può limitarsi a riproporre in modo pedissequo le doglianze già svolte nei gradi di merito.

Come è indicizzato

MaterieConcordato preventivoLiquidazione giudizialeImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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