Cassazione Penale, Ordinanza n. 31488/2025 del 19/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che il motivo era meramente riproduttivo di una questione già esaminata e adeguatamente respinta dalla Corte d'appello. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello, deducendo un solo motivo: la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. La censura riproponeva sostanzialmente una questione già formulata in appello. La Corte territoriale aveva escluso la particolare tenuità, ritenendo la condotta non scarsamente offensiva in ragione della futilità dei motivi dell'allontanamento, ritenuti indice di insensibilità del ricorrente rispetto alle prescrizioni imposte.
Norme richiamate
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è applicabile quando la condotta non presenti scarsa offensività; la futilità dei motivi dell'allontanamento può escluderne il riconoscimento, perché indice di insensibilità al rispetto delle prescrizioni imposte.
Massime di principio
- È inammissibile per cassazione il motivo che si limiti a riproporre in modo pedissequo una censura già dedotta in appello, senza confrontarsi efficacemente con la motivazione di risposta della sentenza impugnata.
- La particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. richiede una condotta effettivamente scarsamente offensiva; la futilità del movente può essere valorizzata come indice ostativo alla concessione del beneficio.
- Quando il giudice di merito esclude la particolare tenuità con motivazione non illogica e specifica, la censura in cassazione è destinata a essere dichiarata inammissibile se non evidenzia un reale vizio logico o giuridico.
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