Sentenza n. 670/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta) n. 6867/2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Campania che aveva annullato il provvedimento comunale di sospensione dell'inizio dei lavori per l'installazione di un impianto di telefonia mobile
Esito
Favorevole al resistente (operatore telecomunicazioni)
Prevale il privato
La controversia
La società operatrice di telecomunicazioni aveva impugnato il provvedimento con cui il Comune aveva sospeso l'inizio dei lavori per l'installazione di un palo metallico destinato a ospitare antenne per la telefonia mobile, finanziato con fondi PNRR. Il Comune aveva motivato l'inibitoria con l'asserita indisponibilità dell'area, ritenendo scaduto il termine previsto da un preliminare di acquisto. Il TAR aveva accolto il ricorso, rilevando che la società aveva trasmesso un contratto di locazione del terreno stipulato prima dell'inizio dei lavori. Il Comune ha appellato deducendo, anzitutto, che alla data del provvedimento non sussistesse un valido titolo di disponibilità dell'area. In secondo luogo, ha contestato il contratto di locazione per la presenza di una servitù di passaggio sulla particella interessata e ha sostenuto che, in caso di documentazione incompleta o equivoca, non potesse formarsi il silenzio-assenso, prospettando l'inesistenza e non la mera illegittimità del titolo. Il comitato interveniente ha inoltre contestato l'idoneità della relazione elettromagnetica prodotta dalla società; tale censura è stata ritenuta inammissibile perché l'intervento ad adiuvandum non può ampliare autonomamente il thema decidendum.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello e confermato l'illegittimità del provvedimento comunale. Ha rilevato che, ai sensi della disciplina speciale del Codice delle comunicazioni elettroniche, l'istante non era tenuto ad allegare alla domanda un titolo comprovante la piena proprietà o disponibilità dell'area, poiché tale documento non è previsto dall'art. 44 del d.lgs. n. 259/2003 né dall'elenco documentale dell'Allegato 13, Modello A. L'istanza originaria doveva pertanto ritenersi completa. In ogni caso, la società aveva stipulato il contratto di locazione il 28 ottobre 2024, prima della comunicazione di inizio lavori del 30 ottobre 2024, sicché al momento dell'esecuzione delle opere disponeva dell'area. Quanto alla servitù di passaggio, il Comune non aveva dimostrato né chiarito l'incompatibilità del vincolo con la realizzazione dell'impianto; gli eventuali terzi pregiudicati possono far valere autonomamente le proprie ragioni. In sede di rilascio del titolo abilitativo il Comune non è tenuto a svolgere un'approfondita disamina dei rapporti privatistici tra i soggetti coinvolti. Il Comune è stato condannato a rifondere alla società le spese di lite, liquidate in 3.000 euro oltre accessori; le spese sono state compensate nei rapporti con le altre parti.
Norme richiamate
La disciplina speciale dell'autorizzazione all'installazione di impianti di comunicazione elettronica non impone al richiedente di allegare all'istanza un titolo comprovante la piena proprietà o disponibilità dell'area.
Allegato 13, Modello A, d.lgs. 259/2003
L'elenco dei documenti da produrre per l'istanza non comprende un titolo attestante la proprietà o disponibilità dell'area; l'istanza priva di tale documento può quindi essere completa.
Massime di principio
- Nella fase di presentazione dell'istanza per l'autorizzazione all'installazione di un impianto di comunicazione elettronica, il richiedente non è tenuto a dimostrare la piena proprietà o disponibilità dell'area quando tale requisito documentale non è previsto dalla disciplina speciale del Codice delle comunicazioni elettroniche né dal relativo elenco degli allegati.
- L'amministrazione non può sospendere o inibire l'installazione di un impianto di comunicazione elettronica fondandosi esclusivamente sull'asserita mancanza, al momento della presentazione dell'istanza, di un titolo di disponibilità dell'area non richiesto dalla normativa speciale; rileva comunque che il soggetto disponga dell'area al momento dell'esecuzione dei lavori.
- In sede di rilascio di un titolo abilitativo, l'amministrazione non è onerata di un'accurata e approfondita verifica dei rapporti privatistici tra il richiedente e i terzi, salvo che emerga una manifesta incompatibilità del titolo con diritti di terzi o con la realizzazione dell'intervento.
- La presenza di vincoli o servitù gravanti sull'area non giustifica di per sé il diniego o la sospensione dell'intervento se non è dimostrata la loro concreta incompatibilità con l'opera; gli eventuali terzi lesi possono tutelare autonomamente le proprie posizioni.
- L'intervento ad adiuvandum può sostenere le ragioni della parte principale, ma non può introdurre autonome censure o ampliare il thema decidendum mediante contestazioni ulteriori rispetto a quelle dedotte dalla parte adiuvata.
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