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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2666/2023 del 23/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Richiesta di correzione del luogo di nascita nella sentenza di cassazione (da "San Marco Evangelista" a "Caserta"). L'Ufficio Esecuzione Penale della Procura di S. Maria Capua Vetere ha prodotto un certificato anagrafico attestante che esiste un soggetto Romanelli Luigi nato il 31/10/1961 a Caserta, chiedendo la correzione dell'errore materiale riportato anche nelle sentenze di primo e secondo grado.

La decisione

Il ricorso per correzione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che l'istanza non fosse autosufficiente: il certificato prodotto non consentiva di collegare in modo certo quel documento alla persona sottoposta a processo né di stabilire se si trattasse di un mero errore materiale sulle generalità o di un errore di persona. Pur richiamando l'art. 625bis c.p.p. (che consente la rilevazione d'ufficio dell'errore materiale), la Corte ha escluso la possibilità di procedere alla correzione in assenza di elementi che dimostrino inequivocabilmente l'identità della persona interessata. Decisione resa il 14/12/2022.

Norme richiamate

  • art. 625bis cod. proc. pen.

    l'errore materiale (...) può essere rilevato dalla corte di cassazione, d'ufficio, in ogni momento e senza formalità

    La Corte riconosce che la norma consente la correzione d'ufficio degli errori materiali, ma richiede che l'istanza sia autosufficiente e che l'errore sia chiaramente materiale, senza possibilità di confusione con un errore di persona; in mancanza di prove idonee a collegare il certificato anagrafico con il soggetto processuale, la correzione non può essere disposta

Massime di principio

  • La richiesta di correzione di un errore materiale nelle generalità deve essere autosufficiente: occorre produrre documenti che colleghino in modo certo il certificato anagrafico alla persona processata (es. atti del procedimento con indicazioni anagrafiche, copia del fascicolo con identificazione, documenti d'identità, verbali di identificazione).
  • La mera produzione di un certificato anagrafico che attesti l'esistenza di una persona con lo stesso nome e data di nascita non è sufficiente se non è dimostrato il collegamento con il soggetto condannato.
  • L'art. 625bis c.p.p. permette alla Cassazione di correggere d'ufficio errori materiali, ma solo quando l'errore è inequivocabilmente materiale e non sussiste alcun dubbio di identità; se sussistono dubbi, la correzione va richiesta con elementi probatori aggiuntivi o mediante i rimedi ordinari previsti.
  • Se l'errore è presente in più gradi di giudizio, è opportuno chiedere la correzione anche agli uffici che hanno emesso le sentenze di primo e secondo grado e allegare documentazione completa che dimostri l'origine dell'errore e l'identità del soggetto.
  • In caso di incertezza tra errore di trascrizione delle generalità e errore di persona, adottare un approccio probatorio: certificati anagrafici ufficiali, copia delle notifiche, atti di identificazione, e, se necessario, istanza della Pubblica Procura che spieghi le ragioni del posto e il nesso con il procedimento penale.

Testo integrale

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